Tribunale di Alessandria – Concordato con continuità : revoca dell’ammissione conseguente alla scoperta dell’avvenuta omessa indicazione, anche nella relazione del professionista, di dati rilevanti.

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Data di riferimento: 
05/12/2016

Tribunale di Alessandria 05 dicembre 2016 - Pres. Rel. Santinello.

Concordato preventivo – Proponente - Comportamento fraudolento - Organi della procedura Scoperta – Modifica della proposta – Irrilevanza – Revoca dell’ammissione.

Concordato preventivo – Proposta – Documentazione inattendibile – Sottostima del magazzino – Sottrazione di utilità - Consapevolezza della ricorrente – Comportamento in frode ai creditori – Sussistenza.

Concordato preventivo – Proposta – Profili di responsabilità degli organi sociali – Azioni proponibili - Debitore – Occultamento e omessa indicazione  - Incidenza sulla votazione – Comportamento fraudolento - Rilevanza ai fini della revoca dell’ammissione.  

Concordato con continuità aziendale – Liquidatore – Mancata nomina – Attestazione del professionista – Azioni di responsabilità proponibili dal ricorrente - Omesso riferimento  – Inaffidabilità della relazione – Segnalazione da parte del C.G. - Possibile inammissibilità della proposta – Rilevabilità ex art. 73 L.F..

Il comportamento frodatorio ex art. 173 L.F. tenuto dal proponente un concordato preventivo si deve ritenere non venga meno per il fatto che, successivamente alla sua scoperta da parte degli organi della procedura, la proposta venga dallo stesso modificata, aggiungendo le utilità che erano state originariamente sottratte ai creditori, posto che, anzi, tale adeguamento dimostra casomai e conferma la verità del fatto fraudolento addebitato al proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’occultamento da parte della società, che ha depositato istanza di ammissione a concordato preventivo, di dati rilevanti e, pertanto, l’assoluta inattendibilità della relativa contabilità societaria per quanto concerne in particolare la consistenza del suo magazzino, costituisce comportamento di natura frodatoria rilevante ai sensi dell’art. 173 L.F., laddove si possa all’evidenza affermare la consapevolezza - non essendo affatto necessario il dolo – in capo alla ricorrente della conseguente “sottostima” dell’attivo concordatario, con conseguente sottrazione di utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori concordatari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nessun dubbio vi può essere sul fatto che l’omessa indicazione, o peggio l’occultamento, da parte del debitore, in sede di proposta e piano concordatario, dei profili di responsabilità degli organi sociali, dell’ammontare dei danni arrecati, delle prospettive di accoglimento delle eventuali azioni di responsabilità e delle concrete possibilità di recupero, tenuto conto della capienza patrimoniale dei possibili convenuti e delle spese legali necessarie per affrontare i relativi giudizi, possano costituire atti in frode ex art. 173 L.F., stante che ciò che il legislatore con tale procedimento ha voluto sanzionare è, sostanzialmente, l’abuso informativo consistente nel non aver messo a disposizione dei creditori tutti i dati necessari che devono essere suscettibili di valutazione al fine di poter esprimere, in modo conforme alla situazione reale, il diritto di voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una  proposta di concordato con continuità aziendale,ove non venga neppure nominato un liquidatore, si deve ritenere necessario che, in sede di redazione dell’attestazione ex artt. 186 bis, comma 1, lettera b) e 161, terzo comma, L.F., il professionista, al fine di comprovare che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, prenda in considerazione anche l’attivo eventualmente ricavabile dall’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, azioni certamente proponibili dal ricorrente nell’ambito di un concordato preventivo di tale tipo,  e ciò in quanto, in caso di procedura fallimentare, il curatore non esiterebbe ad esperire le azioni di cui all’art. 146 L.F.. La non estraneità dai compiti dell’attestatore della necessità di valutare, pena l’inammissibilità, rilevabile anche ex art. 173, comma 3, L.F., della domanda di concordato preventivo  perinaffidabilità ed incompletezza della documentazione ex art. 161, comma 2 e 3. L.F., anche il suddetto attivo  trova conferma nella previsione esplicitata ora dall’art. 172 L.F. novellato, che impone al Commissario Giudiziale di “illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib_Alessandria_05122016_0.pdf

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: