Corte di Cassazione – Prededucibilità del credito del professionista per l’attività finalizzata alla presentazione dell’istanza di concordato.

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Data di riferimento: 
01/11/2016

Cassazione civile, sez. VI 01 novembre 2016, n. 23108 - Pres. Dogliotti - Est. Ragonesi.

Fallimento – Istanza di concordato - Credito del professionista – Prededucibilità.

Il novellato L. fall., art. 111, comma 2,  ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra automaticamente, senza necessità di verificare "il risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa (Cass. 2264/15; Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014). (Nel caso di specie, è stata riconosciuta la prededuzione essendo stata comunque l'attività svolta dal professionista finalizzata alla presentazione della istanza di concordato.) Francesco Gabassi – Riproduzione riservata.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16325.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: