Tribunale di Napoli Nord – Deposito dell’originale del titolo di credito in sede di opposizione. Ammissione al passivo delle spese sostenute dal creditore per la procedura espropriativa immobiliare poi proseguita dal solo creditore fondiario.

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Data di riferimento: 
16/11/2016

Tribunale di Napoli Nord, III Sezione civile, 16 novembre 2016 - Pres. Lamonica, Rel./Est. Di Giorgio.

Insinuazione al passivo - Originale titolo di credito - Mancato deposito - Opposizione - Deposito successivo originale titolo.

Insinuazione al passivo -  Credito - Procedura esecutiva ex art 41 T.U.B. - Creditore fondiario.

Ammissione al passivo - Opposizione - Spese - Procedura esecutiva individuale - Creditore non fondiario - Privilegio.

E’ possibile depositare l’originale del titolo di credito in sede di opposizione ex art. 98 L.F., qualora venga fornita la giustificazione del mancato deposito in occasione della domanda di ammissione al passivo. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

In relazione al divieto, ex art. 51 L.F., di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali, l’eccezione prevista dall’art. 41, comma 2, T.U.B., a favore del creditore fondiario, determina una deroga solo processuale, che non esclude l’applicazione della disciplina in materia di accertamento dello stato passivo. L’eventuale assegnazione disposta a favore del creditore fondiario, in esito della procedura individuale, ha quindi carattere provvisorio e lo stesso, per renderla definitiva, ha comunque l’onere di insinuarsi al passivo, in modo da consentire l’accertamento e graduazione dei crediti da parte della procedura concorsuale. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

In sede di procedura esecutiva individuale, poi proseguita ex art. 41 T.U.B., possono essere provvisoriamente assegnati crediti e spese del solo creditore fondiario, spettando al fallimento l’eventuale eccedenza. Ogni questione relativa alle spese sostenute per l’instaurazione dell’esecuzione immobiliare, dal creditore non fondiario, deve essere affrontata unicamente in sede di accertamento dello stato passivo. Allo stesso credito va inoltre riconosciuto il privilegio ex art. 2770, C.C., in quanto relativo a spese funzionali ad una procedura che comunque permette la conservazione del bene alla massa attiva fallimentare. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16345.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: