Tribunale di Udine – Concordato preventivo: contenuto dell’attestazione, limiti del sindacato del tribunale. Concetto di continuità ai fini dell’applicazione dell’art. 160 u.c. l.f.

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Data di riferimento: 
17/10/2016

Tribunale di Udine, 17.10.2016 – Gianmarco Calienno giudice rel.

Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Correttezza argomentazioni – Sindacato tribunale – Ammissibilità – Aspetto pratico – economico - Sindacato tribunale – Inammissibilità.

Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Cespite immobiliare – Valutazione collocabilità sul mercato – Necessità.

Concordato preventivo – Proposta – Mancata indicazione percentuale pagamento crediti – Indeterminatezza – Abuso strumento concordatario – Inammissibilità.

Concordato preventivo – Continuità – Marginalità utile derivante – Soglia 20% ex art. 160 u.c. l.f. – Applicabilità.

Il tribunale può e deve valutare sia la correttezza delle argomentazioni svolte dal professionista attestatore a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, sia la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate; esula, invece, dal controllo giurisdizionale un sindacato diretto sull’aspetto pratico-economico della proposta ossia sulla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Compete al tribunale la verifica, ex ante, che l’attestazione sia redatta con modalità tali da apparire un documento facilmente intellegibile dal quale trarre il convincimento che la prognosi dell’esperto sia, o meno attendibile. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Il professionista attestatore deve fondare la propria attestazione su riscontri oggettivi e non ipotetici: se si tratta di valutare un cespite immobiliare di un certo valore non sarà sufficiente una perizia di stima, ma occorrerà valutare che quel cespite sia collocabile sul mercato perché il mercato è in grado di assorbirlo ed anche i tempi sono fondamentali per la completezza della valutazione. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui l’utilità della proposta concordataria  consista nel solo pagamento parziale dei creditori chirografari, essa, per essere economicamente valutabile, deve essere accompagnata dall’indicazione di una certa percentuale del credito che la società debitrice si obbliga ad assicurare, anche attraverso l’indicazione di una forbice percentuale tra un minimo ed un massimo, pena l’indeterminatezza della proposta stessa per difetto della determinabilità dell’oggetto. L’assenza, quindi, di una specifica utilità economicamente valutabile che la società debitrice si obbliga ad assicurare a ciascun creditore chirografario si traduce, anche nel concordato in continuità, in un abusivo utilizzo dello strumento concordatario e quindi in una proposta inammissibile, non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui emerga con evidenza la marginalità dell’utile che si stima possa derivare dalla continuità rispetto al ricavato della liquidazione dei beni estranei alla continuità, deve ritenersi applicabile al caso concreto la soglia minima di accesso del 20% di cui all’art. 160 u.c. l.f. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: