Corte di Cassazione – Fallimento: applicazione del principio civilistico che esclude che l’errata indicazione della data di comparizione comporti la nullità dell’atto introduttivo del procedimento.

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Data di riferimento: 
19/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 gennaio 2017 n. 1338 - Pres. Nappi, Rel. Cristiano.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notifica dell’istanza e del decreto di convocazione – Errata indicazione della data di comparizione – Errore facilmente riconoscibile ed ovviabile – Nullità dell’atto introduttivo – Esclusione.

Si deve ritenere che anche nel procedimento per la dichiarazione di fallimento trovi applicazione il principio, ripetutamente dettato dalla Cassazione per il giudizio di cognizione ordinaria, che esclude che debba pronunciarsi la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per l’errata indicazione della data di comparizione, se l’errore è riconoscibile e superabile con l’ordinaria diligenza, ciò in quanto il procedimento fallimentare è uno dei numerosi procedimenti speciali esistenti in materia processual-civilistica, espressamente assoggettato, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, al principio della domanda, al quale, per tutto quanto non specificatamente regolato dall’art. 15 L.F., si applicano le norme del codice di rito, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza (la Corte, nello specifico, ha pertanto ritenuto che non potesse dar luogo ad alcuna nullità l’errata indicazione, in sede di notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione, della data  dell’udienza fissata per la comparizione, in quanto l’errore risultava facilmente riconoscibile stante che la comunicazione riportava una data anteriore a quella di notifica, onde il debitore fallendo, con l’uso dell’ordinaria diligenza, aveva a disposizione numerosi elementi - nominativo della creditrice e del giudice delegato alla trattazione, n. R.G., frontespizio del fascicolo d’ufficio – che gli avrebbero consentito di risalire alla data esatta attraverso un semplice accesso alla cancelleria). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170123124451.pdf

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