Tribunale di Venezia - Restituzione di beni in leasing e prova per presunzioni.


Data di riferimento: 
16/02/2009

Tribunale di Venezia 16 febbraio 2009 - Pres. Rel. Rita Rigoni.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Cavazzana

Fallimento - Domanda di restituzione di beni in leasing - Regime probatorio - Presunzioni semplici - Ammissibilità.

In tema di domanda di restituzione proposta da istituto di leasing ai sensi dell'art. 103 legge fallimentare, il diritto alla consegna dei beni o al pagamento del loro controvalore, può essere riconosciuto anche in base a presunzioni semplici, così come previsto dall'art. 621 codice di procedura civile quando l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. (fc) (1)

(1) La sezione fallimentare del Tribunale di Venezia si è pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99 legge fallimentare riformata (vigente il rito intermedio, anteriore cioè alla novella di cui al D.lgs. n. 169/2007) avverso il rigetto, per mancanza di data certa dei relativi contratti, della domanda di restituzione di beni mobili concessi in leasing e/o della domanda subordinata di pagamento del loro controvalore.

Il provvedimento si segnala perchè il Tribunale, con una pronuncia innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza non solo del medesimo Tribunale lagunare, ma anche di altri tribunali, pur negando l'idoneità del timbro postale apposto su uno dei due contratti di leasing a conferire data certa al contratto stesso, ha tuttavia riconosciuto il diritto della società di leasing ad ottenere la restituzione dei beni.

Nel caso di specie, la domanda subordinata di ammissione al passivo del controvalore dei beni in prededuzione sul ricavato dalla vendita già effettuata dal curatore, è stata accolta sulla base di presunzioni semplici, così come previsto dall'art. 621, ultimo periodo, c.p.c. (esplicitamente richiamato dall'art. 103 legge fall. riformata), in considerazione dell'attività svolta dall'impresa concedente e dimostrata attraverso la produzione dello statuto sociale.

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la prova -offerta tramite varie presunzioni semplici- dell'affidamento dei beni alla società fallita per un titolo (il contratto di leasing) non implicante il trasferimento di proprietà, escludendo la necessità della ulteriore specifica dimostrazione del diritto di proprietà della società concedente sui beni medesimi.

Tra gli elementi presuntivi che depongono a favore della conclusione dei contratti di leasing in data anteriore alla sentenza di fallimento e quindi a favore dell'accoglimento della domanda di pagamento in prededuzione del controvalore dei beni, il Tribunale ha ravvisato anche la circostanza che la società di leasing abbia ottenuto l'ammissione al passivo dei propri crediti dipendenti dai medesimi contratti, con ciò reputando che il curatore abbia trovato un riscontro di detti contratti nella contabilità della società fallita. (Francesco Cavazzana)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

AllegatoDimensione
Tribunale di Venezia 16.02.2009.pdf311.51 KB
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare: