Tribunale di Milano – Concordato preventivo con esclusione dal voto di un creditore. Tentativo di frode consistente in fatti noti ai votanti o emendati dal debitore nel corso della stessa procedura.

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Data di riferimento: 
10/11/2016

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 10 novembre 2016 - Pres. Alida Paluchowski, Rel. Filippo D'Aquino.

Proposta di concordato preventivo – Votazione – Approvazione – Esclusione dal voto di un creditore – Irrilevanza ai fini del raggiungimento della maggioranza dei votanti – Inammissibilità dell’opposizione.

Concordato preventivo - Fase di omologa - Circostanze ostative portate all’attenzione del tribunale - Contraddittorio pieno - Commissario giudiziale – Procedimento di revoca – Mancata introduzione – Irrilevanza – Possibile non omologazione.

Concordato preventivo – Debitore – Commissione di atti di frode – Conoscenza da parte dei creditori – Espressione di un voto comunque favorevole – Irrilevanza – Potenzialità decettiva -   Tribunale  -  Revoca dell’ammissione.

Concordato preventivo – Imprenditore - Deposito della proposta - Tentativo di frode – Evento di pericolo - Successivo emendamento – Integrazione della proposta – Irrilevanza – Revoca dell’ammissione.

Concordato preventivo – Imprenditore – Proposta iniziale – Presenza di circostanze ostative all’omologa - Deposito  una nuova proposta emendata – Omologazione possibile.

In sede di approvazione ex art. 177 L.F. di una proposta di concordato preventivo, l’esclusione di un creditore dal voto, ai sensi dell’art. 176 L.F. non è legittimante alla proposizione da parte dello stesso di un’opposizione ove l’ammissione al voto di detto creditore non avrebbe influito sulle maggioranze, perché il concordato sarebbe stato in ogni caso approvato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può considerarsi discriminante, in fase di omologa del concordato preventivo, il fatto che vengano poste all’attenzione del Tribunale circostanze potenzialmente ostative all’omologa riguardo alle quali il Commissario giudiziale non abbia formalmente introdotto un procedimento di revoca della proposta di concordato ex art. 173 L.F., vieppiù nel caso in cui su quelle circostanze si sia sviluppato un contraddittorio pieno,  in quanto non rileva affatto che la relativa conoscenza avvenga per iniziativa dell’organo commissariale (che, comunque, non è parte nel procedimento ex art. 173 L.F.) o dei creditori opponenti, perché ciò che rileva è che il fatto ostativo all’omologa sia al contempo atto potenzialmente fonte di revoca della proposta concordataria e che venga portato all’attenzione dell’ufficio. Deve, quindi, concludersi che, ove fatti di frode, che avrebbero condotto all’apertura di un procedimento ex art. 173 L.F., vengano portati all’attenzione dell’ufficio da un creditore o da un interessato opponente in sede di giudizio di omologa, gli stessi costituiscono circostanze ostative all’omologa stessa, perché in ogni caso le stesse potrebbero essere oggetto di rilievo officioso da parte dell’ufficio al fine della declaratoria di inammissibilità o della revoca della proposta di concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'accertamento di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, d'esposizione di passività insussistenti o di commissione di altri atti di frode da parte del debitore, determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 L.F., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento. Ciò in quanto l’ idoneità decettiva degli atti fraudolenti come descritti è anticipata anche al solo momento della “potenzialità decettiva”, per cui assume rilievo, quale tentativo di frode posto in essere dal debitore, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato anche ove l’inganno dei creditori non si sia effettivamente realizzato e questi abbiano comunque consapevolmente approvato la proposta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore all’atto del deposito della proposta di concordato, rileva ai fini della revoca dell’approvazione indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata successivamente emendata da una integrazione con completo disvelamento degli atti sottaciuti, in quanto il tentativo di frode nei confronti dei creditori opera alla stregua di una sorta di evento di pericolo che colpisce il comportamento fraudolento del debitore in sé e non l'effettiva consumazione della frode. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sebbene possa risultare “distonico”, non rileva quale tentativo di frode, e non comporta il rigetto dell’omologa, la proposizione di emendamenti effettuata tramite il deposito  una nuova proposta di concordato, in quanto la stessa non può essere considerata una mera ripetizione o “doppione” di quella precedente perché interviene in un momento del tutto differente ed a situazione imprenditoriale e giuridica completamente mutata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16250.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: