SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO PER L'IRAP E PER LA TARSU
Data di riferimento:
28/12/2007Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".
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Concetti di diritto fallimentare:
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