Tribunale di Roma - 27/01/2010

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Trib.di Roma - Concordato fallimentare - Natura e nullità della domanda - Azione iniziata prima del fallimento:incedibilità.

Data di riferimento: 27/01/2010 Tribunale di Roma - Decreto del dott. Umberto Gentili. Nell'ipotesi in cui la società fallita abbia agito in data anteriore alla dichiarazione di fallimento nei confronti di un istituto bancario il quale non avendo effettuato il pagamento di un assegno di consistente importo nonostante vi fosse la provvista sul conto corrente avrebbe asseritamente causato il blocco dell'attività commerciale, il tracollo finanziario e quindi l'insolvenza della società, detta azione, non essendo nata dall'esecuzione collettiva, ma riguardando una situazione precedente, non rientra nel novero di quelle di "massa" e quindi non é cedibile senza il consenso del fallito, rendendo di conseguenza inefficace l'accordo concordatario ex art. 1372 c.c.