Tribunale di Lecco – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: possibile accesso a quella procedura anche da parte dell'imprenditore commerciale non fallibile e del socio illimitatamente responsabile di società di persone.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/01/2021

Tribunale di Lecco, Sez. I civ., 16 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Edmondo Tota.

Sovraindebitamento – Imprenditore commerciale - Accordo di composizione della crisi - Liquidazione del patrimonio – Accesso possibile a quelle  procedure – Presupposto necessario – Non superamento dei limiti previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.

Sovraindebitamento – Socio illimitatamente responsabile di società di persone – Situazione di personale indebitamento - Procedura di liquidazione dei beni – Accesso possibile - Fondamento.

Anche l'imprenditore commerciale, persona fisica o persona giuridica, sovraindebitato, e non solo (ex art.7, comma 2 bis, L. 3/2012) l'imprenditore agricolo, si deve ritenere possa accedere alla procedura di  accordo di composizione della crisi, come anche a quella della liquidazione dei beni; quanto alla prima tale circostanza trova conferma in tutta una serie di articoli di detta legge che fanno riferimento a situazioni che presuppongono lo svolgimento da parte del proponente dell'attività di impresa (artt. 8, comma 3bis e comma 4; art. 9, comma 3; art. 10, comma 2, lettera a), e art. 12, quinto comma); quanto alla seconda nell'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera c). La condizione di ammissibilità prevista dagli artt. 14 ter, comma 1, e 7, comma 2, lett. a), inibisce infatti il ricorso agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Capo II della L. 3/2012 non già all'imprenditore commerciale tout court in quanto soggetto potenzialmente fallibile ma esclusivamente all'imprenditore commerciale che, al momento della decisione, superi in concreto le soglie di cui all'art. 1, comma 2, L.F., dato che soltanto in questo caso il debitore per la natura dell'attività esercitata e per il superamento dei requisiti dimensionali stabiliti dalla legge è assoggettabile a procedure concorsuali “diverse” e segnatamente alla disciplina del concorso dettata dalla legge fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che il socio illimitatamente responsabile di società di persone (o il socio accomandatario di società in accomandita per azioni) non ha facoltà, a meno che in via autonoma non rivesta anche la  qualifica di imprenditore commerciale, di accedere direttamente agli strumenti di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza contemplati dalla legge fallimentare ma può accedervi soltanto di riflesso, per estensione della (meramente) eventuale dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti della società insolvente, ai sensi dell'art. 147 L.F., si deve ritenere che non possa allo stesso negarsi anche l'accesso all'istituto della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012 laddove si trovi in una situazione di personale indebitamento, ciò in quanto sarebbe altrimenti  a lui soltanto (ma non all'imprenditore individuale, al professionista, al lavoratore e al consumatore) paradossalmente precluso nel nostro ordinamento l'utilizzo di strumenti di regolazione della situazione di crisi o d'insolvenza con effetti esdebitatori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24823.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: