Corte di Cassazione (1961/2021) – Domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile: ipotesi di prededucibilità nel conseguente fallimento del credito del professionista attestatore.

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Data di riferimento: 
28/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI – Sottos. 1, 28 gennaio 2021, n. 1961 – Pres. Giulia Iofrida, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo con riserva – Predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti – Giudice – Fissazione  di un termine – Atti legalmente compiuti nel frattempo dal debitore - Inammissibilità della domanda di concordato – Successiva dichiarazione – Contestuale dichiarazione di fallimento – Stato passivo – Professionista attestatore – Compenso spettantegli - Domanda di riconoscimento della prededuzione – Accoglibilità – Fondamento.

Non osta al riconoscimento, in sede di stato passivo, della prededuzione ex art 111 L.F. del suo credito, come richiesta dal professionista che, a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva da parte di un debitore abbia  redatto l'attestazione di cui all'art. 161, terzo comma, L.F., il  fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2, L.F. poi sfociato nella dichiarazione di fallimento di quello stesso debitore; ciò in quanto  il riconoscimento di quel beneficio costituisce un effetto automatico, ex art. 161, comma 7, L.F., del fatto che quel credito deriva da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine a lui concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti, essendo proprio la legge ad imporgli di corredare la  domanda concordataria con quell'attestazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha redatto l'attestazione è assistito dalla prededuzione c.d. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ancorché la procedura sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall. Difforme: Sez. 1 - , Sentenza n. 639 del 15/01/2021 (Rv. ) in corso di massimazione. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24809.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: