Tribunale di La Spezia – Sovraindebitamento e omologazione di un accordo di composizione della crisi: possibile conversione, ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater, della L. 3/2012, da negativo a positivo del voto espresso dall'amministrazione finanziaria.

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Data di riferimento: 
14/01/2021

Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021 – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi –  Omologazione –Raggiungimento del numero di voti necessari all'approvazione - Riscontro necessario – Voto dell'amministrazione finanziaria - Possibile modifica da negativo a positivo ex art.12, comma 3 quater, L. 3/2012 – Condizioni necessarie – Cram down.

In tema di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il presupposto che il comma 2 dell'art. 12 della L. 3/2012  indica come essenziale, vale a dire il riscontrato, da parte del giudice,  raggiungimento della percentuale di voti favorevoli richiesti per la sua approvazione, va, anche con riferimento alle procedure che risultino ancora pendenti alla data del 25/12/2020, verificato, nel caso in cui tra i creditori figuri l'amministrazione finanziaria, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 quater dell' articolo 12, come introdotto dall’art. 4 ter, comma 1, lettera f), del D.L. 137/2020, convertito nella L. 176/2020, entrato in vigore il 25/12/2020,  in quanto tale disposizione  prevede ora che il tribunale possa omologare detto accordo anche in mancanza di  adesione  da  parte  dell'amministrazione finanziaria, qualora la conversione ipso iure da negativo in positivo del voto dalla stessa espresso risulti decisiva ai fini del  raggiungimento della percentuale minima prevista dall'art. 11, comma 2, L. 3/2012 e ciò purché ricorra anche una seconda condizione, che cioè,  anche sulla  base  delle  risultanze  della  relazione  dell'organismo di composizione della  crisi,  la  proposta  di  soddisfacimento  della predetta  amministrazione risulti essere conveniente  rispetto  all'alternativa liquidatoria contemplata dall'art. 14 ter  di detta legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24818.pdf  

                 

[Il tribunale ha  sottolineato che l'art. 12, comma 3 quater, della L. 3/2012 costituisce riproduzione dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, la cui entrata in vigore è prevista per l'1 settembre 2021), come riferito alla procedura di concordato minore che sostituirà la procedura di accordo di composizione della crisi, ed ha, al riguardo, precisato, sia che l'alternativa liquidatoria di raffronto è costituita dalla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex art. 268 e ss. di detto decreto, che a sua volta sostituirà la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, sia che, ex art. 79, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 14/2019 il voto dei creditori necessario all'approvazione del  concordato minore sarà ridotto, rispetto a quelli previsto dall'art 11, comma 2, L. 3/2012, stante che risulterà sufficiente che rappresenti la maggioranza, anziché il 60%, dei crediti ammessi al voto.  

Lo stesso tribunale ha altresì aggiunto che analoga disciplina risulta già in vigore con riferimento ad altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, ovvero il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, come emerge dagli artt. 180, quarto comma, e 182 bis, quarto comma, L.F., come modificati dall'art. 3, comma 1 bis,  del D.L. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, a loro volta riprodotti dall'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 14/2019, e che la procedura di raffronto è rispettivamente rappresentata in quei casi dal fallimento e, successivamente, dalla liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss.del C.C.I.].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: