Corte di Cassazione (25028/2020) - Ammissione allo stato passivo: i crediti previdenziali iscritti a ruolo rimangono assoggettati al termine breve di prescrizione anche dopo la notifica della cartella di pagamento alla società poi fallita.

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Data di riferimento: 
09/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2020, n. 25028 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Loredana Nazzicone.

Credito previdenziali iscritto a ruolo –  Agente della riscossione – Cartella di pagamento – Notifica alla società debitrice successivamente fallita  - Effetto che ne consegue - Novazione della natura del credito – Assoggettamento a prescrizione decennale - Esclusione – Insinuazione al passivo – Applicabilità del termine breve di prescrizione per esso previsto.

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza. (Massima ufficiale) http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24821.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 dicembre 2019, n. 34447:   https://www.unijuris.it/node/5194]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: