Tribunale di Napoli Nord – Piano del consumatore e considerazioni in merito a: possibile qualificazione del debitore come tale, concetto di sovraindebitamento e requisito della “meritevolezza”.

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Data di riferimento: 
26/03/2021

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 26 marzo 2021 (data della pronuncia) – Giudice Arminio Salvatore Rabuano.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Qualificazione del debitore come tale – Ipotesi in cui può aver luogo – Fondamento.

Piano del consumatore –  Ricorrenza di uno stato di sovraindebitamento – Presupposti perché ricorra tale situazione – Indagini  al riguardo demandate al giudice.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudizio omologatorio – Requisito della “meritevolezza” - Riscontro necessario.

In base alla ratio legislativa ex L. 3/2012 che prevede e regolamenta, tra le altre, la specifica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento denominata “piano del consumatore”, si deve ritenere che tale qualifica  debba riconoscersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai svolto l’attività di imprenditore; b) che svolge l’attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali; c) che ha svolto l’attività di impresa e che non la svolgerà in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero in tali casi,  l'acceso a quella particolare procedura si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d’indebitamento adottata dal consumatore e, solo in tali ipotesi, si giustifica l’esclusione del voto dei creditori, non ricorrendo la necessità dell’approvazione degli stessi in ragione della permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che il legislatore, laddove all'art. 6 della legge 3/2012,  per definire il concetto di  “sovraindebitamento”,  si è riferito ad una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”, abbia  inteso imporre al giudice di  verificare la situazione d’illiquidità del debitore e quando, di seguito, ha fatto riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, abbia imposto allo stesso un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore, questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento al piano del consumatore, discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio, ove si prescinde dall’accordo dei creditori, che s' imponga, di contro, al giudice una valutazione di “meritevolezza” in capo al debitore, intesa quale assenza di mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento o nell'assumere altre obbligazioni; ciò al fine di bilanciare, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, da un lato il diritto dei creditori e, dall'altro, l'auspicabile risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore in modo da consentirgli nuove possibilità nel mondo del lavoro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25108.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: