Tribunale di Roma – Liquidazione del patrimonio: nel caso sia stato il liquidatore ad approvare lo stato passivo, non è prevista impugnazione, risultando possibile solo nell'eventualità che sia stato il giudice ad approvarlo.

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Data di riferimento: 
01/03/2023

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 01 marzo 2023 – Pres. Antonio La Malfa, Rel. Margherita Libri, Giud. Angela Coluccio.

Liquidazione del patrimonio – Stato passivo – Fase necessaria - Approvazione definitiva da parte del liquidatore – Non impugnabilità – Eventuale apertura di un'ulteriore fase avanti al giudice delegato– Risoluzione di controversie sollevate dagli  interessati e non definite dal liquidatore – Approvazione dello stato passivo da parte di quel giudice – Possibile proposizione di un ricorso avanti al tribunale.

Con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L.3/2012, alla luce del disposto dell'art 14 octies, risulta di competenza del liquidatore quasi tutta la procedura che conduce alla formazione dello stato passivo [avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari o immobiliari, nella disponibilità del debitore; predisposizione di un progetto comprendente l'elenco dei titolari di beni facenti parte del complesso liquidabile; comunicazione dello stesso agli interessati che hanno 15 giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni; in assenza di quelle, approvazione dello stato passivo e definitiva comunicazione alle parti; in alternativa, in presenza solo di osservazioni che risultano dal liquidatore condivise, formazione, entro 15 giorni dalla ricezione dell'ultima, di un nuovo progetto rettificato e invio, anche in questo caso, di un'ulteriore comunicazione agli interessati che avranno poi a disposizione i consueti 15 giorni per presentare nuove osservazioni, trascorsi i quali approva e comunica ai creditori lo stato passivo]; solo qualora pervengano contestazioni ritenute da lui non superabili si apre, dopo la prima fase necessaria, una seconda fase eventuale e il liquidatore rimette al giudice che l'ha nominato il compito di definirle e di predisporre così lo stato passivo definitivo. Pertanto, stante che l'art. 14 octies, quarto comma, L.3/2012, con riferimento al solo caso che sia stato il giudice a procedere all'approvazione dello stato passivo, prevede che trovi applicazione l'art. 10, comma 6, di detta legge, che a sua volta richiama gli artt. 737 e ss. c.p.c. e contempla la possibilità del reclamo al tribunale avverso la di lui decisione in merito a quelle irrisolte contestazioni, laddove sia stato il liquidatore, non avendo ricevuto osservazioni o non essendo stato rispettato il termine di 15 giorni per poterle proporre, ad approvare lo stato passivo, concludendo così il procedimento per la sua predisposizione, si deve ritenere che a tale “chiusura” non possa far seguito una fase giudiziale di accertamento del passivo corrispondente alla verifica che si svolge in ambito fallimentare/liquidatorio, ovvero, eventualmente, l'instaurazione di un giudizio, per contestare il provvedimento di quell'organo, analogo a quello dell'art. 98 L.F. e, parimenti, si deve considerare preclusa, per le ragioni di cui sopra, la contestazione dello stato passivo dichiarato definitivo dal giudice delegato, tutte le volte che con essa si intendano mettere in discussione posizioni  già esaminiate e definite dal liquidatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-1-marzo-2023-pres-la-malfa-est-libri

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