Tribunale di Vicenza – Liquidazione controllata e nomina quale liquidatore del professionista individuato dal referente dell'OCC che ha gestito la fase anteriore all’apertura della liquidazione, anche se non è iscritto all'Albo Nazionale.

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Data di riferimento: 
12/06/2023

Trib. Vicenza, 12 giugno 2023, Pres. Limitone, Est. Cazzola

Liquidazione controllata - liquidatore - Nomina - Iscrizione Albo Nazionale Gestori della crisi - Non necessità.

Nella procedura di liquidazione controllata, il Tribunale può nominare liquidatore il professionista individuato dal referente dell'OCC che ha gestito la fase anteriore all’apertura della liquidazione, anche se non è iscritto all'Albo Nazionale previsto dall'art. 356 CCII. Infatti, nell’espressione “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”, contenuta nell’art.356 CCII, il riferimento alla figura del “liquidatore”, che va scelto nell’albo nazionale, non riguarda il gestore della liquidazione controllata, ma è una specificazione della figura del commissario (cioè, tra le virgole: “commissario giudiziale o liquidatore”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni), e non qualunque liquidatore. Del resto anche l’art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l’art. 76 CCII (per il concordato minore) prevedono che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina del gestore avvenga “tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, senza alcun riferimento all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCII

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vicenza-12-giugno-2023-pres-limitone-est-cazzola

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza