Tribunale di Venezia – Liquidazione giudiziale: l'apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone su istanza di un creditore non si estende al socio illimitatamente responsabile deceduto da più di un anno.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/06/2023

Tribunale di Venezia, Sez. Fallimentare, 08 giugno 2023 – Pres. Silvia Bianchi, Rel. Sara Pitinari, Giud. Tania Vettore.

Liquidazione controllata di società di persone – Apertura su istanza di un creditore – Socio illimitatamente responsabile deceduto da più di un anno dalla domanda – Estensione della procedura liquidatoria – Inammissibilità – Fondamento.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 C.C.I., l'apertura su istanza di un creditore della liquidazione giudiziale di una società di persone non può estendersi ex art. 270 C.C.I. al socio illimitatamente responsabile della stessa che sia deceduto da più di un anno dal deposito di quella domanda.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29334.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza