Tribunale di Vicenza – Concordato semplificato: riconoscibilità nel limite massimo totale di dodici mesi delle misure protettive già concesse al debitore nell'ambito della composizione negoziata.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/08/2023

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 18 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giovanni Genovese.

Concordato semplificato – Riconoscibilità di misure protettive – Fondamento – Durata massima.

Sebbene il concordato semplificato non sia espressamente contemplato dall'art. 54, comma 1, C.C.I. tra le procedure nell'ambito delle quali le misure possono essere emesse, si deve ritenere che le stesse possano essere disposte anche nel corso di quella procedura  poiché  rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi ex art. 2, lett. m-bis), C.C.I. con conseguente applicabilità del procedimento unitario disciplinato dall'art. 40 C.C.I., come richiamato dall'art. 54,secondo comma, C.C.I., e riconoscibilità, nel limite complessivo massimo ex art. 8 C.C.I. di dodici mesi anche non continuativi, delle misure già concesse al debitore nell'ambito della composizione negoziata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2358

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29861/CrisiImpresa?Le-misure-protettive-e-cautelari-del-patrimonio-del-debitore-sono-applicabili-anche-al-concordato-semplificato

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vicenza-18-agosto-2023-est-genovese

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Lecce, 04 Maggio 2023  https://www.unijuris.it/node/6944 e Tribunale di Milano, 16 settembre 2022  https://www.unijuris.it/node/6566].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza