Tribunale di Treviso - Liquidazione controllata: la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia va determinato dal giudice delegato e non con la sentenza di apertura della procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/09/2023

Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro.

Liquidazione Controllata - Quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia – Determinazione riservata al giudice delegato e non nella sentenza di apertura della procedura.

Premesso che la liquidazione controllata riguarda tutto il patrimonio del debitore ad eccezione, ai sensi dell’art.268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della procedura, non essendo ciò previsto dall’art. 270 CCII. La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall’art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29850/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata%3A-compete-al-G.D.-la-determinazione-del-limite-del-mantenimento

[Cfr anche in questa rivista: Tribunale Pistoia, 16 Marzo 2023 - https://www.unijuris.it/node/6835]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza