Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Composizione negoziata: solo spirato il termine per la conclusione delle trattative il P.M., laddove risulti lo stato di insolvenza irreversibile del debitore, può formulare istanza di liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
29/09/2023

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 29 settembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Enrico Quaranta.

Composizione negoziata – Scadenza del termine per la conclusione delle trattative – Esperto – Misure protettive - Istanza al giudice di dichiararne la cessazione – Fase giudiziale e non negoziale – Riscontro di un stato di insolvenza irreversibile – Possibile proposizione solo in quella fase da parte del P.M. dell'istanza di liquidazione giudiziale

In tema di composizione negoziata, la cessazione delle misure protettive, come scattate ai sensi dell'art. 18 C.C.I., e come confermate o prorogate ai sensi dell'art. 19 C.C.I., presuppone da parte del giudice, una volta spirato il termine, eventualmente prorogato, di 180 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'esperto , come previsto dall'art. 17, comma 7, C.C.I., sulla base della segnalazione da parte di quello stesso di cui all'art. 17, comma 8, C.C.I. volta a porre fine all'ombrello protettivo, la verifica circa l’avvenuto esito finale, in senso positivo o negativo delle trattative, e, nel  caso risulti essere favorevole, a riguardo di quale tipo di conclusione abbiano avuto ex art. 23 C.C.I.. Solo in  tale fase giudiziale e non, ai sensi dell'art. 12 C.C.I., nella fase negoziale della composizione negoziata, qualora dalla relazione finale dell’esperto o dalle memorie dei creditori dovesse emergere lo stato di insolvenza irreversibile dell’imprenditore, può intervenire la segnalazione del P.M. ex art. 38 C.C.I., ciò in quanto il presupposto soggettivo e oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale è necessario sia emerso nell’ambito dei procedimenti giudiziali di cui agli artt. 19 e 22 C.C.I. [nello specifico, la composizione risultava in realtà aperta nella vigenza del D.L. 118/2021, come convertito, con modifiche, nella L. 147/2021, e le norme di riferimento risultavano essere quelle degli artt. 2, 5 comma 8, 6, 7 comma 6, 10, 11, 17 commi 7 e 8 di detto decreto, come poi modificate dal codice della crisi, nonché, limitatamente all'ipotesi di segnalazione da parte del P.M., l'art. 7 L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-29-settembre-2023-est-quaranta

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30127/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-della-crisi-d%27impresa-e-segnalazione-al-PM-ex-art.-38-CCI

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: