Tribunale di Taranto – Ipotesi di prosecuzione necessaria dell’incarico all’esperto nella composizione negoziata, decorso il termine di centottanta giorni senza che le parti abbiano ancora raggiunto un accordo sui modi di superamento della crisi.

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Data di riferimento: 
24/09/2023

Tribunale di Taranto,24 settembre 2023 Est. De Francesca

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Durata dell’incarico dell’esperto – Decorso del termine di centottanta giorni – Presentazione istanza di conferma delle misure protettive – Cessazione ipso iure dell’incarico – Esclusione – Proroga – Necessità – Mancanza di accordo dei creditori – Irrilevanza.

In tema di composizione negoziata della crisi, al decorso del termine di centottanta giorni senza che le parti abbiano ancora raggiunto un accordo sui modi di superamento della crisi, non consegue, pur in mancanza di unanime proroga accordata da tutti i creditori, la cessazione di diritto dell’incarico dell’esperto allorquando l’imprenditore abbia fatto ricorso al Tribunale per ottenere la conferma di una misura protettiva ex art. 19 ccii, dovendo in tal caso dirsi integrata (ed altresì nel caso in cui l’impresa abbia chiesto al Tribunale di essere autorizzata al compimento di uno degli atti di cui all’art. 22 ccii) un’ipotesi di prosecuzione necessaria ai sensi dell’art. 17 co. 7, ccii. (Giuseppe De Francesca – Riproduzione riservata)

[Cfr in questa rivista anche Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 30 gennaio 2024 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7645 con ulteriori riferimenti giurisprudenziali].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza