Corte d'Appello di Milano - CONCORDATO PREVENTIVO E CRAM DOWN POWER
Corte d'Appello di Milano, 14 maggio 2008
Una proposta di transazione fiscale ai sensi del 182ter può prevedere legittimamente il pagamento parziale anche del credito tributario assistito da privilegio.
Il Tribunale può omologare una proposta di concordato preventivo contenente una transazione fiscale che preveda il pagamento parziale di crediti assistiti da privilegio anche qualora non vi sia stato il consenso dell'Agenzia delle Entrate ed esercitando il potere di cram down, purtuttavia deve attuare la comparazione con quanto ricavabile, in ragione della collocazione preferenziale, dalla liquidazione dei beni/diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile secondo la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Mancando la predetta relazione giurata, il Tribunale non può avallare la decurtazione dei crediti tributari privilegiati. (Provvedimento tratto dal sito del Tribunale di Milano)
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