spese processuali
Trib. Cremona - Conc.Prev. - Assistenza legale del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e valore della causa.
Tribunale Cremona, 14 luglio 2011 - - Est. Sora.
Concordato preventivo - Omologazione - Costituzione in giudizio del commissario giudiziale - Liquidazione dell'onorario del professionista che lo assiste - Individuazione del valore della causa - Criterio del passivo concordatario - Irrilevanza - Criterio dell'utile conseguibile dal concordato - Ammissibilità.
Ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al legale incaricato dell'assistenza tecnica del commissario giudiziale nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato preventivo, il valore della causa non coincide con il passivo accertato (siccome nella diversa ipotesi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento), nè può considerarsi indeterminabile, corrisponde bensì all'utile conseguibile dal concordato e quindi al passivo concordatario che sarà soddisfatto all'esito della procedura. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Sulmona - Revoca del fallimento, effetti e rapporti con i terzi.
Tribunale Sulmona, 12 maggio 2011 - Pres. Marsella - Est. Marasca.
Fallimento - Revoca della procedura - Effetti - Riduzione in pristino - Salvezza degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Fallimento - Revoca del fallimento - Atti legalmente compiuti - Assenza di contestazione dalle parti costituite - Validità.
Fallimento - Revoca del fallimento - Effetti nei confronti dell'ex fallito - Restituzione del patrimonio alla data del passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dell'ex fallito - Atti e pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento.
Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Divieto di azioni individuali.
Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Sospensione del corso degli interessi.
Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Ripartizione delle somme residue - Attesa della scadenza del termine originario.
Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Compensazione.
Fallimento - Revoca - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria - Sorte del bene oggetto dell'atto di revoca.
Fallimento - Revoca - Effetti sui rapporti in corso - Modificazioni non riconducibili alla sentenza di fallimento.
Fallimento - Revoca - Effetti del fallimento sui rapporti processuali in corso - Difetto di legittimazione processuale del curatore - Prosecuzione ex latere fallimento.
Fallimento - Revoca - Azioni che derivano dal fallimento - Improcedibilità.
Fallimento - Revoca - Effetti - Debitore - Curatore - Inventario congiunto - Strumentalità rispetto alla ricostruzione del patrimonio.
Fallimento - Revoca - Effetti del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca - Curatore - Obblighi.
Corte di Cassazione - Concordato preventivo - Liquidazione del compenso al commissario giudiziale.
Cassazione civile, sez. 1, 11 aprile 2011, n. 8221 - Pres. Proto, Rel. Mercolino.
Al pari del curatore fallimentare, il commissario giudiziale non può considerarsi un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest'ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e le proprie funzioni direttamente dalla legge. La disciplina dettata dalla legge fallimentare prevale, inoltre, quale lex specialis, su quella generale di cui al D.P.R. 115/2002, il quale, nell'indicare gli ausiliari del giudice, non annovera tra gli stessi né il curatore fallimentare né il commissario giudiziale. Ne consegue che non si può applicare la disciplina dell'art. 71 del D.P.R. 115/2002, che prevede un termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni per proporre l'istanza relativa ai compensi per gli ausiliari, bensì si applicano gli artt. 39 e 165 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Coadiutore del curatore e determinazione del compenso.
Cassazione civile, sez. VI , 08 febbraio 2011, n. 3066 - Pres. Proto - Est. Zanichelli.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso - Prestazioni eseguite in favore di procedura fallimentare - Onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del D.M. 30 maggio 2002 - Perizia in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili - Onorario fisso ex art. 5 della tariffa di cui al citato D.M. - Configurabilità - Fondamento - Incarico avente ad oggetto attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti ed operazioni di contabilizzazione - Apprezzamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
Tribunale Vicenza – Concordato preventivo e collocazione delle prestazioni professionali nel successivo fallimento.
Tribunale Vicenza, 11 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Il compenso per l'assistenza professionale ex art. 173 l.f. (revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), non trova collocazione nel passivo del successivo fallimento, ciò a maggior motivo se l'attività professionale è stata prestata in condizioni che sin dall'inizio potevano apparire, a un professionista di normali capacità e diligenza, già tali da non consentire alcun plausibile salvataggio dell'impresa, destinata al fallimento.(avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Concordato preventivo - Liquidazione del compenso al commissario giudiziale.
Cassazione civile, sez. I , 16 giugno 2010, n. 14581 - Pres. Panebianco - Rel., est. Didone.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Commissario Giudiziale - Compenso - Liquidazione ex art. 5 del d.m. n. 570 del 1992 - Attività cessata prima dell'omologazione - Liquidazione inferiore ai minimi stabiliti - Ammissibilità - Potere discrezionale del tribunale fallimentare.
In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, l'art. 5, comma quarto, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della norma in commento, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attività per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perché non venga completata la procedura medesima. (massima ufficiale)
Trib. Vicenza - Credito per prestazioni di assistenza del debitore nel concordato e collocazione nel successivo fallimento.
Tribunale Vicenza, 28 maggio 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito professionale - Assistenza alla redazione di domanda di concordato preventivo non presentata - Opponibilità alla massa - Esclusione.
Il credito per prestazioni professionali rese in favore di soggetto insolvente che non sfocino nel buon esito della procedura sperata (concordato preventivo, domanda neppure presentata) non trova alcuna collocazione nel successivo fallimento, per l'inutilità, anzi dannosità della relativa spesa. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Novara - Domanda di ammissione al passivo e spese di assistenza legale.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Domanda di ammissione al passivo - Spese di lite - Non necessità della difesa tecnica - Non spettanza.
Non possono essere ammesse al passivo le spese di lite attinenti alla presentazione della domanda di insinuazione sia perché in tale fase del procedimento a carattere sommario non è necessaria la difesa tecnica, sia in considerazione del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Trib. di Nola - Liquidazione del compenso al legale e rifiuto dell'autorizzazione al prelievo.
Tribunale di Nola, 2 settembre 2009 - Pres. Perpetua - Est. Quaranta.
Fallimento - Crediti prededucibili sorti nel corso della procedura - Valutazione del loro integrale pagamento - Necessità - Liquidazione del compenso al difensore - Omessa autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento.
Qualora non sia possibile presumere che l'attivo del fallimento consenta di soddisfare i crediti liquidi, esigibili e non contestati sorti nel corso del fallimento, il giudice delegato che liquida i compensi spettanti al difensore del fallimento può negare l'autorizzazione al prelievo dal conto della procedura ed il relativo provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 26 legge fall. nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione da parte del cancelliere o dal momento in cui l'interessato ne ha estratto la copia integrale. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )
Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.
Tribunale di Udine - 22.05.2009
Dott. Alessandra BOTTAN Presidente
Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore
Dott. Mimma GRISAFI Giudice
Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

