revocatoria
Tribunale di Fermo - Revocatoria dell'azienda comprensiva di ditta e insegna e competenza delle sezioni specializzate IP.
Tribunale di Fermo, 21 giugno 2010 - Est. Gabriello.
Segnalazione dell'Avv. Palo Galli
Azione revocatoria fallimentare - Inefficacia della cessione di azienda comprensiva della vita e dell'insegna - Competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Sussistenza.
La cognizione dell'azione revocatoria proposta dal fallimento ai sensi dell'articolo 67, legge fallimentare, volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione di un ramo d'azienda "con tutti i beni strumentali, ivi comprese la ditta e la insegna" spetta alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. (fb) (riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.
Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010
Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata)
Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Sez. Unite - Natura - onerosa o gratuita - dell'atto con cui un soggetto adempie il debito altrui.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Corte di Cassazione - Consecuzione di procedure e fallimento dei soci - Opponibilità dell'ipoteca al fallimento.
Corte di Cassazione Sez. I Civile, 26 marzo 2010, n. 7273 - Pres. Vitrone - Est. Fioretti.
Società di persone - Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Debiti personali dei soci - Principio della consecuzione processuale - Inapplicabilità - Conseguenze - Ipoteca giudiziale a carico del socio - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Interessi passivi - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Fondamento.
Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 della legge fall., dei soci illimitatamente responsabili. (fonte CED - Corte di Cassazione)
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Corte d'Appello di Milano - Revocatorie dei beni offerti al concordato e fattibilità del piano.
Corte d'Appello di Milano, 29 aprile 2010 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.
Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa
Concordato preventivo - Acquisizione di beni necessari al soddisfacimento dei creditori - Fattibilità del piano - Eventualità di azioni revocatorie - Irrilevanza - Verifica in concreto della praticabilità delle vendite - Necessità.
Concordato preventivo - Proposta che preveda lo stralcio degli interessi - Eccezione di inammissibilità della proposta - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Eccezione dei creditori - Necessità.
Nel concordato preventivo, il rischio meramente potenziale di azioni revocatorie relative ai beni che dovrebbero pervenire alla procedura per costituirne parte dell'attivo liquidabile a favore dei creditori non è di per sé sufficiente a formulare una prognosi negativa della fattibilità del piano, dovendosi verificare in concreto la possibilità di alienazione di detti beni dando corso alle operazioni di vendita. (fb) (riproduzione riservata)
Poiché spetta ai creditori la valutazione comparativa tra la proposta di concordato preventivo e le alternative realizzabili con il fallimento, ad essi spetta di eccepire l'eventuale inammissibilità della proposta che prospetti lo stralcio degli interessi, con la conseguenza che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice. (fb) (riproduzione riservata)
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Relazione del dottor Giuseppe Rebecca
Riportiamo nel sito la relazione del dott. Giuseppe Rebecca al convegno tenutosi in Udine in data 18 maggio 2010 sulla nuova azione revocatoria delle rimesse bancarie.
Tribunale di Monza - Giudizi pendenti e nuova revocatoria
Tribunale di Monza, 19 aprile 2010 – Est. Alida Paluchowski
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Revocatoria fallimentare – Applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 – Esclusione – Normativa di interpretazione autentica – Esclusione.
Revocatoria fallimentare – Applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 – Dies a quo – Dichiarazione di fallimento – Ratio.
L’eccezione contenuta nell’art. 67, legge fallimentare, con riferimento a determinati tipi di atti revocabili non è applicabile a fattispecie relative a procedure dichiarate prima dell’entrata in vigore di detta norma, alla quale non può peraltro essere riconosciuta natura di norma di interpretazione autentica. (fb) (riproduzione riservata) (1)
Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo, data certa e riconvenzionale revocatoria del curatore.
Tribunale di Vicenza, 15 maggio 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Data certa - Corrispondenza in corso particolare - Timbro postale o Autoprestazione - Inidoneità.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Azione riconvenzionale revocatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Fallimento - Azione revocatoria - Condanna alla restituzione - Debito di valore - Sussistenza - Interessi e rivalutazione - Decorrenza.
Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per "autoprestazione" dall'addetto delle Poste, di cui all'art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto, poiché il plico è presentato alla Posta in busta chiusa e l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi costituire un fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c.. (gl) (riproduzione riservata)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile la revocatoria proposta in via di riconvenzionale dal Fallimento, in quanto si fondi sul medesimo fatto o rapporto già dedotto in giudizio e non implichi alcun ampliamento della materia già portata alla cognizione del giudice. (gl) (riproduzione riservata)
Il debito del revocato è un debito di valore, attesa la sua intrinseca illiceità nell'ambito dello speciale ordinamento concorsuale, e perciò deve essere rivalutato dal giorno del fatto oggetto di revoca (con gli interessi maturati sulla somma annualmente rivalutata), fino al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale; gli interessi maturano ulteriormente fino al saldo effettivo, sul debito di valuta. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale di Nola - Revocatoria, partite bilanciate e prova.
Tribunale di Nola, 17 settembre 2009 - Est. Quaranta.
Revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Regime ante riforma - Partite bilanciate - Condizioni - Prova - Accordo sulla diversa destinazione del versamento - Necessità - Prova documentale opponibile al fallimento - Necessità.
Poiché in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, si presume sia revocabile ogni rimessa effettuata su conto scoperto, affinché le cd. partite bilanciate siano sottratte a tale effetto, la banca dovrà dimostrare non solo la prossimità cronologica o la corrispondenza degli importi delle movimentazioni di segno opposto, ma anche l'esistenza di un accordo che attribuisca al versamento destinazione diversa da quella tipica del conto corrente e tale dimostrazione potrà avvenire solo mediante la produzione di un documento opponibile alla curatela. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento,titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Nola - Mutuo fondiario, simulazione, revocatoria e bancarotta preferenziale.
Tribunale di Nola, 18 giugno 2008 - Pres. Caccaviello - Est. Quaranta.
Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Esclusione.
Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Negozio in frode alla legge - Esclusione.
Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Simulazione - Esclusione - Atto anormale - Revocabilità ex art. 67, comma 1, legge fall..
Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Bancarotta preferenziale - Presupposti.
Il contratto di mutuo fondiario previsto dal TUB non presenta le caratteristiche proprie del mutuo di scopo; la sua utilizzazione può quindi essere diretta alle più svariate finalità, senza che se ne possa affermare la nullità qualora le parti perseguano uno scopo diverso da quello dichiarato nel contratto. (fb) (riproduzione riservata)
La stipulazione di un mutuo fondiario al fine di rendere privilegiato un credito di natura chirografaria non configura un'ipotesi di frode alla legge perché manca una norma imperativa che vieti tale operazione. (fb) (riproduzione riservata)

