revocatoria


Tribunale di Brescia - Revocatoria nei confronti del terzo per sequestro conservativo del bene oggetto di trasferimento.

Data di riferimento: 
19/01/2012

Tribunale Brescia, 19 gennaio 2012 - Pres. Magnoli - Est. Vittoria Gabriele.

Azione revocatoria nei confronti del terzo - Dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore - Finalità conservativa del bene - Sequestro conservativo - Ammissibilità.

L'azione revocatoria nei confronti di soggetto diverso dal debitore è diretta alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore e ciò al fine di rendere il bene trasferito assoggettabile all'azione esecutiva. In tal caso, la finalità conservativa che è sottesa all'esperimento dell'azione può essere assicurata in via cautelare attraverso il sequestro conservativo di cui all'articolo 2905 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.iolcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Brescia - Cessione di quote sociali a prezzo irrisorio e revocatoria fallimentare.

Data di riferimento: 
14/01/2012

Tribunale Brescia, 14 gennaio 2012 - - Est. Nanni.

Azione revocatoria fallimentare - Cessione di quote societarie - Cessione a prezzo irrisorio - Atto a titolo gratuito - Esclusione - Revocabilità ex articolo 67, comma 1, n. 1, legge fallimentare.

Deve escludersi la natura gratuita e pertanto la revocabilità ai sensi dell'articolo 64, legge fallimentare dell'atto di cessione di quote a prezzo irrisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Ravenna - Revocabilità di ipoteca iscritta dal concessionario ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Data di riferimento: 
09/12/2011

Tribunale Ravenna, 09 dicembre 2011 - Pres. Gilotta - Est. Antonella Allegra.

Revocatoria fallimentare - Ipoteca del concessionario - Revocabilità.

L'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - sugli immobili di proprietà della società fallita con riferimento al credito tributario risultante dai ruoli non può essere qualificata come ipoteca legale, giacché non avviene a prescindere, comunque, dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla sua necessità ed opportunità e non è pertanto sottratta al regime di revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, n. 4), legge fallimentare. (Alessandro Farolfi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alessandro Farolfi

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Tribunale di Pavia - Revocatoria ordinaria e mediazione obbligatoria.

Data di riferimento: 
27/10/2011

Tribunale Pavia, 27 ottobre 2011 - - Est. Balba.

Mediazione cd. obbligatoria - Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 - Contratti bancari - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Obbligo della mediazione preventiva - Non sussiste.

La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall'art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione giudiziaria, altrimenti libero, con la conseguenza che l'elenco di materie, contenuto nella norma, in relazione alla quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario che ricade sotto il fascio applicativo dell'art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall'obbligo preliminare della mediazione. (Andrea Gorgoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Gorgoni

Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata.

Tribunale di Udine – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.

Data di riferimento: 
12/10/2011

Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni

L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro

Tribunale di Pavia - Ipoteca iscritta dall''esattore e sua revocabilità.

Data di riferimento: 
12/10/2011

Tribunale Pavia, 12 ottobre 2011 - Pres. Serangeli - Est. Lambertucci.

Ipoteca iscritta dall'esattore ai sensi dell'articolo 77 d.p.r. n. 602/1999 - Revocatoria fallimentare - Esclusione.

L'ipoteca iscritta dall'esattore a garanzia dei debiti tributari in quanto ipoteca legale non é soggetta a revocatoria fallimentare. (Andrea Balba) (riproduzione riservata).

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Corte di Cassazione – Fondo patrimoniale - Natura dichiarativa dell'azione ex art. 64 l.f.e prescrizione.

Data di riferimento: 
30/09/2011

Cassazione, sez. I, 30 settembre 2011 n. 20067 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -

Ha natura dichiarativa e perciò non è soggetta a prescrizione, l'azione proposta dal curatore del fallimento per far valere l'inefficacia ex art. 64 l.f. della costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività del capo di condanna alle restituzioni.

Data di riferimento: 
29/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 29 luglio 2011, n. 16737 - Pres. Proto - Est. Scaldaferri.

Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l'art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall'altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all'accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

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Tribunale di Rimini - Natura dell'ipoteca del concessionario e sua revocabilità. -

Data di riferimento: 
18/07/2011

Tribunale Rimini, 18 luglio 2011 - Pres. Rossella Talia - Rel. Benedetta Vitolo.

Opposizione allo stato passivo - Ipoteca ex. Art. 77 D.P.R. 602/703, natura giudiziale - Revocabilità ex art. 67 L.F..

L'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione sulla base del ruolo ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è priva del carattere dell'automaticità per cui non ha natura di ipoteca legale e, conseguentemente, è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare, in quanto assimilabile all'ipoteca giudiziale. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Marsala - Nuova revocatoria fallimentare e pagamenti nei termini d’uso.

Data di riferimento: 
24/06/2011

Tribunale Marsala, 24 giugno 2011 - - Est. Russolillo.

Revocatoria fallimentare - Regime delle esenzioni - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso - Nozione di termini d'uso riferita alle modalità e al tempo dell'esecuzione - Pagamenti eseguiti in ritardo con mezzi non usuali.

L'art. 67, co. 3, lett. a) l.f. nel testo modificato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, includendo nel regime delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare i pagamenti relativi a forniture rientranti nella corrente conduzione dell'azienda a condizione che siano eseguiti "nei termini d'uso", si riferisce tanto alle modalità quanto al tempo dell'esecuzione di guisa che occorre verificare se, sotto entrambi i profili indicati, la prestazione eseguita dall'imprenditore in bonis nel periodo sospetto si collochi nell'area delle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti, ovvero sia connotata da profili di anormalità o atipicità. A tal proposito rileva non solo il requisito temporale dei pagamenti eseguiti, i quali potrebbero essere non già contestuali alla controprestazione ricevuta, ma cadenzati nel tempo o inclusi in un piano di rientro concordato a cagione della situazione di difficoltà dell'impresa, bensì l'inusualità degli stessi, ove questi, pur se eseguiti con mezzi normali, siano però difformi dalle modalità concordate o normalmente praticate con quel determinato fornitore o con fornitori del medesimo settore merceologico, ovvero ancora risultino chiaramente finalizzati, per caratteristiche qualitative o quantitative, a favorire un creditore rispetto agli altri. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).