Tribunale di Udine, revocatoria
Tribunale di Udine – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.
Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni
L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro
Tribunale di Udine - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.
Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - dott. Francesco Venier - presidente - dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò - relatrice - dott.ssa Mimma Grisafi - giudice -
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.
Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Procedimento d'ingiunzione - Diritto alla consegna di documenti riferibili a diritti di credito.
Tribunale di Udine, sentenza n. 64 del 17 gennaio 2011 - dottoressa Annamaria Antonini Drigani.
E' possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
E' prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto del conto corrente intrattenuto dalla fallita con un istituto bancario dal quale (estratto) si evince una rimessa effettuata dalla fallita a favore di un intermediario finanziario a titolo di "rimborso anticipato prestito" in particolare nell'ipotesi in cui l'intermediario finanziario non contesti di aver concesso un prestito alla fallita, ma si rifiuti semplicemente di consegnare alla curatela la documentazione relativa al contratto di prestito ed ai versamenti eseguiti per la restituzione della somma mutuata. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Azione revocatoria fallimentare ed ipoteca fondiaria
Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.
Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti.
Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall. dalla riforma della legge fallimentare ( con tutte le ovvie ricadute sotto il profilo dell'onere della prova del danno, della promuovibilità dell'azione nel caso di rinunzia o transazione da parte della società e di prescrizione dell'azione).
L'amministratore deve rispondere per i danni provocati con la sua condotta contraria ai doveri e agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo alla società e ai creditori, qualora abbia gravemente depauperato il patrimonio della società, che non appare sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di questi ultimi e grava sullo stesso l'onere della prova circa la non imputabilità del fatto dannoso e circa l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ( v. art. 2476, primo comma, ultima parte , che stabilisce una inversione dell'onere della prova a favore della società e dei creditori). Spetta per contro al curatore provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri gravanti sull'amministratore e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenza immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE DEL 03.02.2008 - AZIONE REVOCATORIA - CESSIONE DI CREDITO
Va dichiarato inefficace ex art. 67 2° co. l.f. il pagamento effettuato a seguito di pignoramento presso terzi qualora il convenuto sostenga di aver ceduto il credito, ma non sia in grado di dimostrare di aver comunicato o notificato alla debitrice ceduta la cessione del credito, non risultando il documento prodotto ( v. atto di cessione di credito) essere stato ricevuto dalla società fallita , mancando la prova della ricezione della raccomandata, essendovi in atti solamente la prova della consegna dell'atto all'ufficio postale e dell'invio della stessa da parte del servizio postale, ma non la prova della ricezione da parte della società poi fallita.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - APPLICAZIONI DEGLI ARTT. 65 E 67 L.F.
Applicazione degli artt. 65 e 67 L.F. - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
I pagamenti delle rate di mutuo scadenti successivamente alla dichiarazione di fallimento ed effettuati in via anticipata in base alla previsione contrattuale vanno revocati ex. art. 65 L.F. e non ex art. 67 L.F.

