revocatoria, Corte d'Appello di Milano


Corte Appello Milano – Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
12/05/2011

Corte di Appello di Milano - Provvisoria esecutività della sentenza di condanna conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria

Corte di Appello di Milano, 12 maggio 2011 - Pres., est. Ines Marini.

Al fine di anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza che abbia natura costitutiva (tra le quali senz'altro rientra quella di accoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare), occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni di condanna meramente dipendenti dall'effetto costitutivo da quelle che, invece, a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, cosicché, in tale ultima ipotesi, non possa configurarsi la possibilità di scindere i capi costitutivi principali da quelli condannatori consequenziali, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria, pur indubbiamente dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, non si pone in un rapporto di corrispettività sinallagmatica con quest'ultima, cosicché la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Revocatorie dei beni offerti al concordato e fattibilità del piano.

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Milano, 29 aprile 2010 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.
Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa

Concordato preventivo - Acquisizione di beni necessari al soddisfacimento dei creditori - Fattibilità del piano - Eventualità di azioni revocatorie - Irrilevanza - Verifica in concreto della praticabilità delle vendite - Necessità.

Concordato preventivo - Proposta che preveda lo stralcio degli interessi - Eccezione di inammissibilità della proposta - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Eccezione dei creditori - Necessità.

Nel concordato preventivo, il rischio meramente potenziale di azioni revocatorie relative ai beni che dovrebbero pervenire alla procedura per costituirne parte dell'attivo liquidabile a favore dei creditori non è di per sé sufficiente a formulare una prognosi negativa della fattibilità del piano, dovendosi verificare in concreto la possibilità di alienazione di detti beni dando corso alle operazioni di vendita. (fb) (riproduzione riservata)

Poiché spetta ai creditori la valutazione comparativa tra la proposta di concordato preventivo e le alternative realizzabili con il fallimento, ad essi spetta di eccepire l'eventuale inammissibilità della proposta che prospetti lo stralcio degli interessi, con la conseguenza che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Verifica del passivo, eccezione revocatoria e prescrizione dell'azione.

Data di riferimento: 
21/07/2009

Corte d'Appello di Milano, 21 luglio 2009 - Pres. Urbano - Est. Ines Marini.
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio

Ammissione al passivo fallimentare - Eccezione revocatoria - Applicabilità dell'art. 95 l.f. nel testo vigente a fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 - Esclusione.

Non può ritenersi che la regola sancita dall'art. 95, comma 1, legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, secondo cui "il curatore può eccepire (...) l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione", abbia cristallizzato un principio già vigente nella struttura della legge fallimentare ante riforma sicché la norma, nell'attuale versione, non è applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 in relazione ai quali vale invece il principio secondo cui il diritto ad eccepire la revocabilità ex art. 67, comma 1 legge fallimentare della causa di prelazione del credito è soggetto a prescrizione al pari di ogni altro diritto. (mb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Milano - Pagamento a mezzo assegno bancario e revocatoria fallimentare.

Data di riferimento: 
13/01/2009

Corte d'Appello di Milano, 13 gennaio 2009 - Pres. Rel. Di Leo.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Revocatoria fallimentare - Pagamento eseguito a mezzo di assegno bancario - Individuazione della data del pagamento - Registrazione in conto dell'addebito - Data valuta - Irrilevanza.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti con assegno bancario, l'effetto estintivo dell'obbligazione - e quindi il soddisfacimento del credito - non si realizza nel momento in cui il titolo viene emesso e consegnato al creditore ma in quello in cui viene riscosso; a tal fine avrà quindi rilievo la data di registrazione dell'addebito in conto corrente, essendo irrilevante la data della valuta, la quale riguarda solamente la decorrenza degli interessi. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )