revocatoria, Corte di Cassazione


Corte di Cassazione – Fondo patrimoniale - Natura dichiarativa dell'azione ex art. 64 l.f.e prescrizione.

Data di riferimento: 
30/09/2011

Cassazione, sez. I, 30 settembre 2011 n. 20067 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -

Ha natura dichiarativa e perciò non è soggetta a prescrizione, l'azione proposta dal curatore del fallimento per far valere l'inefficacia ex art. 64 l.f. della costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività del capo di condanna alle restituzioni.

Data di riferimento: 
29/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 29 luglio 2011, n. 16737 - Pres. Proto - Est. Scaldaferri.

Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l'art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall'altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all'accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line ww.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Amministrazione straordinaria – Azione revocatoria e termine prescrizionale.

Data di riferimento: 
16/06/2011

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 16 giugno 2011 n. 13244 - Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel.Consigliere.

Anche nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura, con nomina del commissario, unico soggetto legittimato ad agire, con la conseguenza che il termine di prescrizione non decorre dalla data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, bensì dal successivo decreto di nomina del commissario governativo che segna il momento in cui il diritto puà essere fatto valere ex art. 2935 c.c. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Azione revocatoria nei confronti di un fallimento – Improcedibilità.

Data di riferimento: 
12/05/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10486 Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo -
Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. SCALDAFERRI Andrea -
Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - rel.Consigliere –

Il principio di cristallizzazione della massa passiva alla data
dell'apertura del concorso, che pone il patrimonio del fallito al riparo dalle
pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca successiva alla
dichiarazione del fallimento e il carattere costitutivo dell'azione revocatoria
impediscono l’esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare,
nei confronti di un fallimento. (avv. Anna Serafini – Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Chiusura del fallimento ed improcedibilità dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
27/04/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 27 aprile 2011 n. 9386 - Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - rel.Consigliere -

Rispetto all'azione revocatoria fallimentare la dichiarazione di fallimento si pone come condizione di proponibilità dell'azione; a sua volta la pendenza della procedura concorsuale si atteggia come condizione di proseguibilità dell'azione. Perciò ove la procedura si chiuda senza necessità di liquidare il bene che ha costituito oggetto di disposizione, viene meno l'interesse alla pronuncia d'inefficacia dell'atto dispositivo, con la conseguente cessazione della materia del contendere. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Revocabilità della cessione di credito effettuata in funzione solutoria.

Data di riferimento: 
27/04/2011

Cassazione Civile, sez. I, 27 aprile 2011, n. 9388, Pres. Carnevale, Est. Scaldaferri

La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale -a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67 comma 1 n.2 l.fall., anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.

Corte di Cassazione – Azione revocatoria e competenza del tribunale fallimentare.

Data di riferimento: 
01/04/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 1 aprile 2011 n. 7579 - Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente - Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel.Consigliere -

L'azione revocatoria fallimentare appartiene alla competenza funzionale del Tribunale che ha dichiarato il fallimento; tuttavia né l'atto di citazione né tanto meno il provvedimento giurisdizionale finale vengono invalidati dalla circostanza che il giudice adito nell'ambito del Tribunale medesimo non sia indicato tra i componenti della sezione fallimentare, posto che la sezione suddetta è mera espressione dell'organizzazione interna del Tribunale e non rappresenta dunque sezione specializzata con autonoma competenza. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Condizioni di applicabilità del d.lg. 20 giugno 2005 n. 122.

Data di riferimento: 
10/03/2011

Cassazione Civile, sez. II, 10 marzo 2011, n. 5749, Pres. Triola, Est. Giusti

La speciale normativa in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire opera solo a condizione che, in data antecedente al contratto, sia stato richiesto il permesso di costruire, o titolo equipollente (nella specie, i proprietari avevano ceduto il suolo edificatorio ad una impresa di costruzioni che, come corrispettivo, si era impegnata a trasferire la proprietà di alcuni immobili che saranno realizzati sullo stesso terreno. A detta della Corte, poiché al momento di perfezionamento del contratto il costruttore non aveva ancora presentato la richiesta per l'ottenimento del permesso di costruire (o titolo equipollente) - e non poteva essere diversamente trattandosi della permuta di un suolo edificatorio contro immobili a costruirsi su di esso - i promessi acquirenti degli appartamenti non possono invocare, a proprio favore, le speciali garanzie previste dal d.lg. n. 122/05). (massima ufficiale)

L'ambito applicativo del d.lg. 20 giugno 2005 n. 122 non si estende al contratto preliminare avente a oggetto edifici esistenti soltanto sulla carta, ossia già allo stato di progetto ma per il quale non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Revocatoria -Difese del convenuto proponibili per la prima volta in appello.

Data di riferimento: 
04/03/2011

Cassazione, sez. VI, sottosezione I, 4 marzo 2011 n. 5333 Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -

Nella materia specifica della revocatoria fallimentare, le eccezioni del convenuto dirette a contestare l'esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 c.p.c. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Azione revocatoria ed innammissibilità della prova della non sussistenza dello stato di insolvenza

Data di riferimento: 
24/02/2011

Cassazione, sez. I, 24 febbraio 2011 n. 4559 Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere - MAGDA Cristiano - rel.Consigliere -

Nelle azioni promosse ai sensi della L. Fall., art. 67, lo stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito, nel cd. periodo sospetto, è oggetto di presunzione iuris et de iure, derivante dal fatto stesso dell'apertura della procedura concorsuale. Ne consegue che il creditore convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che in tale periodo l'imprenditore versava in uno stato di sola temporanea difficoltà ad adempiere, né, a maggior ragione, siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito, tenuto invece ad indagare, ai fini della prova del presupposto soggettivo dell'azione, se, nel medesimo periodo, i sintomi del dissesto si siano manifestati all'esterno e come tali siano stati percepiti dall'accipiens. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).