revocatoria, Tribunale di Vicenza


Tribunale di Vicenza - Revocabilità dell''operazione di acquisto al valore nominale di crediti incagliati .

Data di riferimento: 
24/05/2011

Tribunale Vicenza, 24 maggio 2011 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Cessione di crediti - Revocatoria ordinaria - Presupposti.

Il cessionario che compra al valore nominale dei crediti incagliati assume per definizione il rischio dell'inadempimento parziale (o integrale) dei debitori ceduti, e quindi di provocare per i suoi creditori una certa riduzione della garanzia patrimoniale, in misura pari a quanto non verrà riscosso, che non potrà compensare la perdita certa rappresentata dal corrispettivo pagato per la parte non riscossa; l'operazione è revocabile quando chi acquista ha un bilancio già negativo, perché riduce ulteriormente la garanzia patrimoniale esistente in favore dei propri creditori, tenuto anche conto della maggior difficoltà liquidatoria dei crediti acquistati, e anche in presenza di riserve, qualora queste non siano sufficienti a coprire il rischio dell'inadempimento dei debitori ceduti. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Vicenza - Mutuo fondiario, caratteristiche, revocatoria ed estinzione di pregressa esposizione.

Data di riferimento: 
15/12/2010

Tribunale Vicenza, 15 dicembre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Requisiti.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Ipoteca - Non contestualità - Revocabilità.

Fallimento - Revocatoria - Mutuo ipotecario - Debito preesistente - Garanzia non contestuale - Configurabilità - Negozio indiretto - Revocabilità - Pagamento anomalo - Non revocabilità.

Nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario; 2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal CICR (oggi l'80% del valore dell'immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento. La mancanza di una di queste condizioni esclude che si possa applicare la normativa speciale del mutuo fondiario, inclusa la sostanziale irrevocabilità della garanzia. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Qualora il mutuo dichiarato fondiario sia stato utilizzato per estinguere passività pregresse, esso è servito per trasformare un debito chirografario in privilegiato; perciò l'ipoteca concessa non può considerarsi contestuale ed è revocabile. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Trib. Vicenza - Opposizione allo stato passivo, credito fondiario con estinzione di pregressa esposizione e revocatoria.

Data di riferimento: 
05/10/2010

Tribunale Vicenza, 05 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Accertamento del passivo - Obbligo di motivazione in sede di verifica tempestiva - Non sussiste (artt. 96, 98 l.f.).

Fallimento - Passivo - Credito Fondiario - Limite massimo di finanziabilità - Superamento - Conseguenze - (art. 39, co. 4, d.lgs. 1.9.1993 n. 385).

Fallimento - Revocatoria - Garanzia - Mutuo ipotecario - Giroconto su conto passivo - Non contestualità - Sussistenza (art. 67 l.f.).

Fallimento - Revocatoria - Eccezione - Azione riconvenzionale - Cumulo - Conseguenze (art. 67 l.f.).

Il difetto di motivazione del giudice delegato, quand'anche la motivazione sia del tutto omessa o inconferente, non determina vizio del provvedimento di esclusione del credito, tale da comportarne l'ammissione in sede di opposizione allo stato passivo, sia perché è il tribunale che fornisce la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno, sia perché non è concepibile l'ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del giudice delegato, attese le necessarie sommarietà e non definitività dell'accertamento del credito compiuto nella verifica tempestiva. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

E' esclusa la natura fondiaria del credito di finanziamento che viene insinuato al passivo, per il mancato rispetto delle regole che governano tale tipo di credito, con particolare riferimento al superamento della percentuale che la legge pone come limite al finanziamento assistito da garanzia fondiaria, ed alla sostanziale non contestualità della garanzia, con la conseguenza che non opera la norma che prevede il consolidamento dell'ipoteca fondiaria in dieci giorni. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo, data certa e riconvenzionale revocatoria del curatore.

Data di riferimento: 
15/05/2008

Tribunale di Vicenza, 15 maggio 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Data certa - Corrispondenza in corso particolare - Timbro postale o Autoprestazione - Inidoneità.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Azione riconvenzionale revocatoria - Ammissibilità - Condizioni.

Fallimento - Azione revocatoria - Condanna alla restituzione - Debito di valore - Sussistenza - Interessi e rivalutazione - Decorrenza.

Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per "autoprestazione" dall'addetto delle Poste, di cui all'art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto, poiché il plico è presentato alla Posta in busta chiusa e l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi costituire un fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c.. (gl) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile la revocatoria proposta in via di riconvenzionale dal Fallimento, in quanto si fondi sul medesimo fatto o rapporto già dedotto in giudizio e non implichi alcun ampliamento della materia già portata alla cognizione del giudice. (gl) (riproduzione riservata)

Il debito del revocato è un debito di valore, attesa la sua intrinseca illiceità nell'ambito dello speciale ordinamento concorsuale, e perciò deve essere rivalutato dal giorno del fatto oggetto di revoca (con gli interessi maturati sulla somma annualmente rivalutata), fino al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale; gli interessi maturano ulteriormente fino al saldo effettivo, sul debito di valuta. (gl) (riproduzione riservata)