revocatoria, Tribunale di Monza
Tribunale di Monza – Efficacia preclusiva dell’ammissione al passivo e compensazione.
Tribunale Monza, 12 aprile 2011 - dott.ssa A. Paluchowski
Se il creditore nella domanda di ammissione allo stato passivo di un credito residuo non deduce l'intervenuta compensazione, non può ritenersi che la pronuncia del giudice delegato, che pur ammetta il credito in conformità alla richiesta, produca una preclusione endo-fallimentare ( che privi il curatore della facoltà di esperire azione revocatoria), in quanto tale decisione non presuppone neppure implicitamente alcuna valutazione circa la validità ed efficacia della parte di credito soddisfatta. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
(cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 16508, in http://www.unijuris.it/node/756)
Nella valutazione della scientia decoctionis, il non qualificarsi il creditore come operatore specializzato del credito rende più specifico l'onere della prova e richiede una gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari più stretta di quanto potrebbe argomentarsi per altri soggetti dotati di strutture interne di raccolta dati, di banche dati di categoria, di sistemi di rilevazione dell'insolvenza che riescono a fornire un'efficace sistema di allarme di fronte alla crisi irreversibile dei propri clienti ( ad esempio le banche). ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Sulla somma revocata devono essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione, in virtù della natura costitutiva dell'azione. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Monza - Revocatoria - Onere di contestazione per il convenuto - Consecuzione procedure - Interesse ad agire.
Tribunale di Monza, 5 gennaio 2011 - dott.ssa Silvia Giani
Nell'ipotesi in cui la contestazione dei fatti operata dal convenuto sia generica, viene a determinarsi, proprio a cagione di questa genericità, una relevatio ab onere probandi con la conseguenza che i fatti allegati da parte attrice debbono ritenersi pacifici. Qualora l'attore indichi analiticamente e specificamente dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità del convenuto, questi deve contestarli specificamente, fornendo la sua versione, indicando fatti diversi che li smentiscano o che contengano precisi riferimenti. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio di unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall'art. 67 comma 2 l.f. decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Con riferimento al presupposto dell'interesse ad agire attoreo, tenendo conto che questo sussiste per il solo fatto della lesione della par condicio creditorum, la mancanza di danno alla massa ricollegabile all'atto di disposizione vietato, in correlazione alla destinazione del pagamento in favore di un creditore assistito da privilegio, non può essere ravvisata se non nella parte finale di riparto dell'attivo, poichè creditori privilegiati di grado poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, potrebbero insinuarsi nel fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Monza – Ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 sulla base del ruolo e revocatoria fallimentare.
Tribunale di Monza, 9 giugno 2010 - Pres. Dott.ssa Alida Paluchowski - Rel. Dott. Cinzia Fallo.
L'ipoteca iscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 sulla base del ruolo va assimilata all'ipoteca iscritta sulla base di un atto giudiziario e, dunque, non è qualificabile come ipoteca legale, richiedendo pur sempre il compimento di un atto giudiziario (intendendosi per tale quello per cui l'istituto chiede di iscriverla sulla forza del ruolo); ne consegue che, se non ancora consolidata, l'ipoteca è revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4, L.F. (Avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Monza - Giudizi pendenti e nuova revocatoria
Tribunale di Monza, 19 aprile 2010 – Est. Alida Paluchowski
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Revocatoria fallimentare – Applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 – Esclusione – Normativa di interpretazione autentica – Esclusione.
Revocatoria fallimentare – Applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 – Dies a quo – Dichiarazione di fallimento – Ratio.
L’eccezione contenuta nell’art. 67, legge fallimentare, con riferimento a determinati tipi di atti revocabili non è applicabile a fattispecie relative a procedure dichiarate prima dell’entrata in vigore di detta norma, alla quale non può peraltro essere riconosciuta natura di norma di interpretazione autentica. (fb) (riproduzione riservata) (1)

