revocatoria, Tribunale di Nola


Tribunale di Nola – Azione revocatoria ed azione di simulazione esperite dal curatore – Onere probatorio

Data di riferimento: 
01/02/2011

Tribunale di Nola, 01 febbraio 2011 - Est. Maffei.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria con riguardo agli atti traslativi stipulati dal fallito non può essere di per sé escluso per il solo fatto che un creditore, interamente o parzialmente soddisfatto, sia garantito da privilegio fondiario, sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio per la massa, atteso che tale pregiudizio non può essere negato a priori, ma soltanto in esito al riparto dell'attivo fallimentare, che assicuri il concreto soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati in pari grado. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La pattuizione di un prezzo molto inferiore al valore di mercato della cosa venduta, e però non del tutto privo di valore intrinseco, non può determinare l'insorgenza della questione della nullità del negozio per la mancanza del requisito del prezzo, così come non può rilevare, a tal fine, la circostanza che il prezzo in origine seriamente pattuito non sia stato poi in concreto pagato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Analogamente, non ricorre ipotesi di nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, qualora sia presente una clausola contrattuale in cui il fallito dichiari, in sede di stipulazione del negozio, che parte del prezzo era stata pagata precedentemente, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Nola - Revocatoria, partite bilanciate e prova.

Data di riferimento: 
17/09/2009

Tribunale di Nola, 17 settembre 2009 - Est. Quaranta.

Revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Regime ante riforma - Partite bilanciate - Condizioni - Prova - Accordo sulla diversa destinazione del versamento - Necessità - Prova documentale opponibile al fallimento - Necessità.

Poiché in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, si presume sia revocabile ogni rimessa effettuata su conto scoperto, affinché le cd. partite bilanciate siano sottratte a tale effetto, la banca dovrà dimostrare non solo la prossimità cronologica o la corrispondenza degli importi delle movimentazioni di segno opposto, ma anche l'esistenza di un accordo che attribuisca al versamento destinazione diversa da quella tipica del conto corrente e tale dimostrazione potrà avvenire solo mediante la produzione di un documento opponibile alla curatela. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento,titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Nola - Effetti della revocatoria-Insinuazione del credito del terzo conseguente alla restituzione-Prova-Necessità

Data di riferimento: 
15/07/2009

Tribunale di Nola, 15 luglio 2009 - Pres. Rosamaria Venuta - Est. Quaranta.

Fallimento - Effetti della revocatoria - Insinuazione del credito del terzo conseguente alle restituzioni - Prova - Necessità.

Il diritto del terzo ad insinuare al passivo del fallimento l'eventuale suo credito derivante dalle restituzioni che conseguono alla revoca è soggetto alla verifica del relativo diritto in sede fallimentare ove il terzo deve fornire la prova di quanto effettivamente restituito, non essendo a ciò sufficiente la produzione della sentenza di revoca. (Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto che fosse stata fornita la prova degli acconti versati dal terzo al fallito in base alla compravendita revocata). (fb)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Nola - Mutuo fondiario, simulazione, revocatoria e bancarotta preferenziale.

Data di riferimento: 
18/06/2008

Tribunale di Nola, 18 giugno 2008 - Pres. Caccaviello - Est. Quaranta.

Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Esclusione.

Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Negozio in frode alla legge - Esclusione.

Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Simulazione - Esclusione - Atto anormale - Revocabilità ex art. 67, comma 1, legge fall..

Mutuo fondiario - Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari - Bancarotta preferenziale - Presupposti.

Il contratto di mutuo fondiario previsto dal TUB non presenta le caratteristiche proprie del mutuo di scopo; la sua utilizzazione può quindi essere diretta alle più svariate finalità, senza che se ne possa affermare la nullità qualora le parti perseguano uno scopo diverso da quello dichiarato nel contratto. (fb) (riproduzione riservata)

La stipulazione di un mutuo fondiario al fine di rendere privilegiato un credito di natura chirografaria non configura un'ipotesi di frode alla legge perché manca una norma imperativa che vieti tale operazione. (fb) (riproduzione riservata)