revocatoria, Tribunale di Cuneo
Tribunale di Cuneo - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Data di riferimento:
21/12/2010Tribunale di Cuneo - 21 dicembre 2010 - Est. Roberta Bonaudi
Azione revocatoria fallimentare - Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado - Natura costitutiva.
La sentenza che revoca un atto ai sensi dell'art. 67 LF, avendo natura costitutiva, dispiega i suoi effetti solo dal momento in cui passa in giudicato. Dunque, tali effetti, ed in particolare quelli del capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati, non possono essere anticipati dal Giudice con l'attribuzione di provvisoria esecutività. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)


