rimesse in conto corrente


Tribunale di Bergamo - Anticipazioni bancarie, concordato preventivo e diritto della banca di trattenere gli incassi.

Data di riferimento: 
22/11/2011

Tribunale Bergamo, 22 novembre 2011, n. 2606 - - Est. Gaballo.

Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.

Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Revocabilità della cessione di credito effettuata in funzione solutoria.

Data di riferimento: 
27/04/2011

Cassazione Civile, sez. I, 27 aprile 2011, n. 9388, Pres. Carnevale, Est. Scaldaferri

La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale -a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67 comma 1 n.2 l.fall., anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.

Tribunale di Udine - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.

Data di riferimento: 
24/02/2011

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - dott. Francesco Venier - presidente - dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò - relatrice - dott.ssa Mimma Grisafi - giudice -

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.

Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte di Appello di Ancona – Azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 LF – Efficacia probatoria della relazione del curatore

Data di riferimento: 
20/01/2011

Corte di Appello di Ancona, 20 gennaio 2011 - Pres. Castagnoli - Est. Marcelli.

Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, LF, si deve riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio creditorum, che si sostanzi in un aggravamento dell'insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore, ossia in un pregiudizio nella sua accezione più vasta; tale situazione non si verifica qualora l'istituto bancario assoggettato ad azione revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o qualora il credito sia rimasto chirografario, senza, pertanto, mutamento di collocazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Quanto riferito nella relazione del curatore ex art. 33 LF ha un'efficacia probatoria diversa a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza, b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli di cui alla lettera a, c) di valutazioni del curatore. Nel primo caso si ha una prova legale, poiché la relazione, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso trattasi di prova atipica, la quale ha efficacia probatoria in base al principio del libero convincimento del giudice, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché non aggiri divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali. Nell'ultimo caso è evidente l'irrilevanza delle valutazioni del curatore. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Data di riferimento: 
21/12/2010

Corte d'Appello di Torino - 21 dicembre 2010 - Pres. Griffey, rel. est. Patti. Sentenze di natura costitutiva - Capi condannatori - Provvisoria esecutività - Valutazione caso per caso del rapporto tra l'effetto di condanna e quello costitutivo.

Azione revocatoria - Natura costitutiva - Provvisoria esecutività dei capi di condanna.

In una sentenza di natura costitutiva, gli effetti dei capi di condanna possono essere anticipati, valutando in concreto se la decisione di condanna meramente dipende dall'effetto costitutivo della sentenza o è ad essa legata da un vero e proprio nesso sinallagmatico. Invero, gli effetti condannatori si producono dal momento della pronuncia, mentre l'effetto costitutivo deriva soltanto dal giudicato. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Qualora si tratti di sentenza pronunciata a seguito di azione revocatoria di rimesse in conto corrente ex art. 67 LF, il capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati non si pone in un rapporto sinallagmatico con il capo costitutivo; pertanto, esso è provvisoriamente esecutivo. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Cuneo - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Data di riferimento: 
21/12/2010

Tribunale di Cuneo - 21 dicembre 2010 - Est. Roberta Bonaudi

Azione revocatoria fallimentare - Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado - Natura costitutiva.

La sentenza che revoca un atto ai sensi dell'art. 67 LF, avendo natura costitutiva, dispiega i suoi effetti solo dal momento in cui passa in giudicato. Dunque, tali effetti, ed in particolare quelli del capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati, non possono essere anticipati dal Giudice con l'attribuzione di provvisoria esecutività. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Nuova revocatoria delle rimesse in conto corrente e rilevanza dell'affidamento.

Data di riferimento: 
07/10/2010

Cassazione, sez. I, 7 ottobre 2010 n. 20834Dott. VITTORIA Paolo - Presidente - Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel.Consigliere -

Secondo il regime ora vigente, resta invariato l'onere del curatore di dimostrare la scopertura del conto rispetto al limite dell'affidamento, mentre la banca, per sottrarsi all'obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria - concetto di natura commerciale di non semplice qualificazione giuridica. In difetto di tale prova, ovvero nel caso risulti il contrario, la revoca viene disposta limitando l'obbligo di restituzione secondo il criterio del massimo scoperto previsto dalla L. Fall., art. 70, che, compreso tra gli effetti della revocazione, di cui fissa il limite, opera quindi in funzione di norma di chiusura, eliminando, in un'ottica unitaria, dal panorama giurisprudenziale definitivamente la revocabilità delle singole rimesse. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Napoli - Azione revocatoria delle rimesse in conto corrente e mediazione.

Data di riferimento: 
15/07/2010

Corte d'Appello di Napoli, 15 luglio 2010 - Pres. Annunziata - Est. Forgillo.

L'estensibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare presidiata da rito e regole tendenzialmente incompatibili con la natura del predetto procedimento è dubbia; non rientrano in ogni caso fra le controversie alle quali si applicano le norme sulla mediazione le revocatorie bancarie ex art. 67 l.f.

Corte di Cassazione - Azione revocatoria Rimessa in conto corrente bancario - Effettuazione tramite "point of sale" (POS)

Data di riferimento: 
02/07/2010

Cassazione civile, sez. I , 02 luglio 2010, n. 15781 - Pres. Proto - Rel., est. Piccininni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Rimessa in conto corrente bancario - Effettuazione tramite "point of sale" (POS) - Pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità.

In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie in conto corrente, il modulo operativo detto "point of sale" (POS), consentendo al correntista di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti con carta di credito, determina il verificarsi di un pagamento, che, in quanto tale, è potenzialmente oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della legge fall. (massima ufficiale)

Tribunale di Bologna – Revocabilità del pagamento del terzo fideiussore.

Data di riferimento: 
10/05/2010

Tribunale di Bologna, 10 maggio 2010 - Est. dott. M. Guernelli.

Non è revocabile il pagamento del terzo fideiussore se la provvista non è stata fornita dal fallito o non era comunque nella sua disponibilità oppure se il terzo non ha esercitato la rivalsa nei confronti del fallito prima del fallimento. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)