Tribunale di Udine, rimesse in conto corrente


Tribunale di Udine - Revocatoria delle rimesse in conto corrente e distinzione tra conto passivo e conto scoperto.

Data di riferimento: 
16/04/2012

Tribunale di Udine, 16 aprile 2012 - dott. Francesco Venier

Ai fini della revocabilità delle rimesse su conto corrente bancario, la distinzione tra rimesse aventi natura solutoria (effettuate su conto scoperto) e rimesse aventi natura meramente ripristinatoria (effettuate su conto soltanto passivo) mantiene la sua rilevanza anche nell'alveo della nuova normativa. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Quando la banca procede alla revoca dell'affidamento, ogni rimessa successiva costituisce un pagamento parziale che interviene su un conto non più meramente passivo, bensì scoperto ed è pertanto revocabile, se produce l'effetto di ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

(Viene allegato al provvedimento un breve commento del dott. Giuseppe Rebecca)

Tribunale di Udine - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.

Data di riferimento: 
24/02/2011

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - 

dott. Francesco Venier - presidente - 
dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò - relatrice - 
dott.ssa Mimma Grisafi - giudice -

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.

Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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