Trust


Tribunale di Bologna - Tutela preventiva del diritto di credito del fallimento e trust autodichiarato.

Data di riferimento: 
22/03/2010

Tribunale di Bologna, 2 marzo 2010 - Est. Atzori.
Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli

Fallimento - Riscossione di credito - Cessione di immobile da parte del debitore per reperire i fondi necessari al pagamento - Tutela preventiva del diritto della procedura - Atto istitutivo di trust autodichiarato - Partecipazione del curatore alla vendita dell'immobile - Pagamento del prezzo alla procedura.

(Istanza, provvedimento e titolo tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on line www.ilcaso.it )

Corte d'Appello di Milano - Omesso perseguimento dello scopo del trust e stato di insolvenza.

Data di riferimento: 
29/10/2009

Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009 - Pres. D'Agostino - Rel. Paola Carosella. Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Stato di insolvenza - Trust - Tutela dei creditori - Omesso perseguimento dello scopo del trust.

Non vale ad escludere lo stato di insolvenza ex art. 5 legge fallimentare, e deve pertanto essere confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell'apertura del concorso, abbia costituito un trust avente ad oggetto l'intero patrimonio societario, quando tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti (nella specie, il trustee, fallito in proprio e coincidente con il legale rappresentante della società disponente pure dichiarata fallita, a due anni di distanza dall'istituzione del trust non aveva presentato alcun serio programma di liquidazione, né aveva effettuato alcun pagamento a favore dei creditori sociali, verso i quali erano mancate adeguate forme di comunicazione e di fattivo coinvolgimento). (fd) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Trib. Alessandria - Trust - Violazione di norme inderogabili e tutela dei creditori.

Data di riferimento: 
24/11/2009

Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009 - Est. Mela.
Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bonaguidi

Trust - Lex fori - Violazione di norme inderogabili - Nullità - Esclusione - Applicazione degli strumenti previsti dalla lex fori.

Trust - Lex fori - Violazione di norme inderogabili - Attuazione dello scopo del trust con modalità alternative - Necessità.

Trust - Lesione degli interessi dei creditori - Strumenti di tutela - Azioni revocatorie.

Trust - Natura gratuita od onerosa dell'atto istitutivo - Rapporto tra disponente e beneficiari - Rilevanza - Piano attestato ex art. 67, lett d) legge fall. - Natura solutoria - Sussistenza.

In base all'art. 15 della convenzione dell'Aja, la legge applicabile al trust non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; dall'applicazione di tale disposizione, discende che il trust istituito in violazione di norme inderogabili non è di per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora l'istituzione del trust comporti la violazione di norme inderogabili previste dalla lex fori, in base al secondo comma dell'art. 15 della convenzione dell'Aja, il giudice dovrà comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo. (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Trust liquidatorio e derogabilità della disciplina concorsuale.

Data di riferimento: 
22/10/2009

Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009 - Pres. Perozziello - Rel. Alessandra Dal Moro. Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Impresa in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità - Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.

Deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che rappresentino la maggioranza qualificata dei crediti ex art. 182 bis l.f.), ma non attraverso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell'impresa del tutto insensibile alle esigenze dell'esecuzione concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori. (fd)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Cassino - Azione revocatoria di trasferimento in trust a titolo gratuito.

Data di riferimento: 
08/01/2009

Tribunale di Cassino, 8 gennaio 2009 - Est. Simona Rossi.

Trust interno - Finalità - Rilevanza del programma.

Azione revocatoria ordinaria - Atto di disposizione a favore di trust - Mancanza di corrispettivo - Natura gratuita dell'atto - Scientia damni - Prova per presunzioni - Revocabilità.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione de L'Aja è possibile negare il riconoscimento di un trust "interno" (quello cioè il cui "centro di gravità" non presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, sebbene la disciplina sia costituita da una legge regolatrice straniera) nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare. In tal caso, il giudice dovrà valutare se l'atto istitutivo del trust sia o meno portatore di interessi meritevoli di tutela senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust. (fb)

Posto che la mancata previsione di un corrispettivo è indice di gratuità dell'atto di trasferimento di beni in trust, può essere accolta l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. di tale atto ove risulti provata, anche per presunzioni, la consapevolezza in capo al debitore disponente del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Tribunale di Napoli - Concordato preventivo - Ammissione-Proposta-Accollo cumulativo - Costituzione di trust - Configurabilità.

Data di riferimento: 
19/11/2008

Tribunale di Napoli,Sez.VII, 19 novembre 2008 - Pres. Dacomo - Rel. De Matteis

Può essere dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, la cui proposta preveda un piano mediante il quale un terzo si accolla cumulativamente ed irrevocabilmente le obbligazioni concordatarie, rendendosi cessionario di tutte le attività facenti parte del patrimonio del debitore ed a garanzia degli adempimenti assunti venga costituito un trust nel quale confluiscano tutte le attività immobiliari della società concordataria e quelle dell'assuntrice, nonché il loro realizzo; venga inoltre nominato, su designazione del tribunale, un trustee nella persona di un terzo e le funzioni di protector siano affidate al commisario giudiziale.

(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 3/09 - Editore IPSOA - Milano)

Tribunale di Milano - Impresa insolvente - Segregazione dei beni in trust - Nullità

Data di riferimento: 
30/07/2009

Tribunale di Milano, 30 luglio 2009 - Est. Gandolfi.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Impresa insolvente - Segregazione dei beni in trust - Nullità.

Non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1325 n. 2 cod. civ., e deve pertanto essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio la cui finalità concreta sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa disponente già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall. in danno dei creditori della disponente medesima, e quindi di precludere in fatto sia la liquidazione concorsuale ed il controllo sui relativi esiti, sia il corretto riparto del ricavato - nel rispetto delle cause di prelazione, privilegi ed uguale soddisfazione dei creditori chirografari - da parte degli organi della procedura. (fd)

Conferma Tribunale di Milano 16 giugno 2009 (in questo sito)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Milano - Trust e vis attractiva.

Data di riferimento: 
17/07/2009

Tribunale di Milano, 17 luglio 2009 - Est. Mambriani.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Trust liquidatorio - Azioni di non riconoscibilità del trust - Competenza - Vis attractiva del tribunale fallimentare - Sussistenza.

Trust - Riconoscibilità nell'ordinamento italiano - Presupposti - Trust interni - Legge applicabile estranea all'ordinamento italiano - Riconoscibilità.

Trust con funzione liquidatoria dei creditori dell'impresa - Successiva dichiarazione di fallimento - Causa sopravvenuta di scioglimento - Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell'impresa - Costituzione in presenza dell'insolvenza dell'impresa - Contrasto con norme imperative dell'ordinamento italiano - Nullità - Sussistenza.

Le azioni di non riconoscibilità del trust ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, le azioni ex artt. 43, 44 e 64 l.f., e quelle di nullità e di simulazione del trust, svolte dal fallimento della società disponente nei confronti del trustee, rientrano fra quelle soggette alla vis attractiva del concorso ai sensi dell'art. 24 l.f., trattandosi di azioni che derivano dal fallimento e che in conseguenza del fallimento subiscono una deviazione dallo schema tipico perché di fatto propongono questioni di diritto che vanno decise in base a norme o principi del concorso. (fd)

Trib. Legnano - Trust liquidatorio dei beni dell'impresa e soddisfazione dei creditori.

Data di riferimento: 
08/01/2009

Tribunale di Legnano, 8 gennaio 2009 - Est. Grazia Fedele.
Segnalazione della Dott.ssa Eugenia Parisi

Trust con funzione liquidatoria dei beni dell'impresa - Destinazione del ricavato al pagamento dei creditori - Tutela dell'interesse dei creditori - Sussistenza.

La costituzione di un trust con funzione liquidatoria, nel quale siano stati conferiti tutti i beni dell'impresa ed indicati come beneficiari la massa dei suoi creditori, è idoneo a tutelare l'interesse dei creditori medesimi soprattutto ove lo scopo istitutivo del trust sia quello di "operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del migliore realizzo nell'interesse dei creditori sociali e dei soci della disponente". (Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto il ricorso per sequestro conservativo dei beni costituiti in trust proposto da un creditore). (fb

(Provvedimento. titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Milano - Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa.

Data di riferimento: 
16/06/2009

Tribunale di Milano, 16 giugno 2009 - Est. D'Aquino.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Trust - Riconoscibilità nell'ordinamento italiano - Presupposti - Trust interni - Legge applicabile estranea all'ordinamento italiano - Riconoscibilità.

Trust con funzione liquidatoria dei creditori dell'impresa - Successiva dichiarazione di fallimento - Causa sopravvenuta di scioglimento - Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell'impresa - Costituzione in presenza dell'insolvenza dell'impresa Contrasto con norme imperative dell'ordinamento italiano - Nullità - Sussistenza.

In virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali - che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust. (fd)

Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente, la successiva dichiarazione di fallimento di quest'ultima si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento. (fd)

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