Trust, Tribunale di Milano


Tribunale di Milano - Trust liquidatorio di impresa insolvente e derogabilità della disciplina del fallimento.

Data di riferimento: 
29/10/2010

Tribunale Milano, 29 ottobre 2010 - Pres. Consolandi - Est. Consolandi.

Fallimento - Impresa in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità - Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.

Deve essere dichiarato affetto da nullità totale ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché detto art. 15 esclude che la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei beni, propri del trust, possa sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, sicchè i beni di costoro, anche se oggetto del trust, devono essere assoggettati alla disciplina, di carattere inderogabile e pubblicistico, del fallimento. Al fine di armonizzarsi con l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, l'atto costitutivo del trust liquidatorio deve pertanto necessariamente contenere clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza, ed in particolare che prevedano la restituzione dei beni conferiti in trust al curatore. (fd) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Trust liquidatorio e derogabilità della disciplina concorsuale.

Data di riferimento: 
22/10/2009

Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009 - Pres. Perozziello - Rel. Alessandra Dal Moro. Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Impresa in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità - Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.

Deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che rappresentino la maggioranza qualificata dei crediti ex art. 182 bis l.f.), ma non attraverso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell'impresa del tutto insensibile alle esigenze dell'esecuzione concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori. (fd)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Milano - Impresa insolvente - Segregazione dei beni in trust - Nullità

Data di riferimento: 
30/07/2009

Tribunale di Milano, 30 luglio 2009 - Est. Gandolfi.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Impresa insolvente - Segregazione dei beni in trust - Nullità.

Non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1325 n. 2 cod. civ., e deve pertanto essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio la cui finalità concreta sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa disponente già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall. in danno dei creditori della disponente medesima, e quindi di precludere in fatto sia la liquidazione concorsuale ed il controllo sui relativi esiti, sia il corretto riparto del ricavato - nel rispetto delle cause di prelazione, privilegi ed uguale soddisfazione dei creditori chirografari - da parte degli organi della procedura. (fd)

Conferma Tribunale di Milano 16 giugno 2009 (in questo sito)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Milano - Trust e vis attractiva.

Data di riferimento: 
17/07/2009

Tribunale di Milano, 17 luglio 2009 - Est. Mambriani.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Trust liquidatorio - Azioni di non riconoscibilità del trust - Competenza - Vis attractiva del tribunale fallimentare - Sussistenza.

Trust - Riconoscibilità nell'ordinamento italiano - Presupposti - Trust interni - Legge applicabile estranea all'ordinamento italiano - Riconoscibilità.

Trust con funzione liquidatoria dei creditori dell'impresa - Successiva dichiarazione di fallimento - Causa sopravvenuta di scioglimento - Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell'impresa - Costituzione in presenza dell'insolvenza dell'impresa - Contrasto con norme imperative dell'ordinamento italiano - Nullità - Sussistenza.

Le azioni di non riconoscibilità del trust ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, le azioni ex artt. 43, 44 e 64 l.f., e quelle di nullità e di simulazione del trust, svolte dal fallimento della società disponente nei confronti del trustee, rientrano fra quelle soggette alla vis attractiva del concorso ai sensi dell'art. 24 l.f., trattandosi di azioni che derivano dal fallimento e che in conseguenza del fallimento subiscono una deviazione dallo schema tipico perché di fatto propongono questioni di diritto che vanno decise in base a norme o principi del concorso. (fd)

Tribunale di Milano - Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa.

Data di riferimento: 
16/06/2009

Tribunale di Milano, 16 giugno 2009 - Est. D'Aquino.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Trust - Riconoscibilità nell'ordinamento italiano - Presupposti - Trust interni - Legge applicabile estranea all'ordinamento italiano - Riconoscibilità.

Trust con funzione liquidatoria dei creditori dell'impresa - Successiva dichiarazione di fallimento - Causa sopravvenuta di scioglimento - Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell'impresa - Costituzione in presenza dell'insolvenza dell'impresa Contrasto con norme imperative dell'ordinamento italiano - Nullità - Sussistenza.

In virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali - che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust. (fd)

Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente, la successiva dichiarazione di fallimento di quest'ultima si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento. (fd)