Trust


Tribunale di Pescara - Conferimento alla massa concordataria di beni di terzi mediante costituzione di trust.

Data di riferimento: 
11/10/2011

Tribunale Pescara, 11 ottobre 2011 - Pres. Cassano - Est. Filocamo.

Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo svolta dalle liquidatore volontario della proponente - Conferimento alla massa concordataria dei beni di altre società mediante costituzione di trust - Attribuzione al commissario giudiziale della funzione di protector ed al liquidatore volontario quella di trustee - Concordato senza classi - Pagamento integrale di particolare categoria di creditori chirografari.

Tribunale di Bolzano - Conferimento di beni in trust ed illegittima cancellazione dal registro delle imprese.

Data di riferimento: 
17/06/2011

Tribunale Bolzano, 17 giugno 2011 - - Est. Francesca Bortolotti.

Società in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Affitto di azienda - Cancellazione della società dal registro imprese - Procedura di liquidazione ex articolo 2484 e seguenti c.c. - Necessità - Illegittimità della cancellazione - Trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale istanza di fallimento.

In caso di liquidazione volontaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere preceduta dalla procedura di liquidazione prevista dagli articoli 2484 e seguenti c.c. (nel caso di specie, il Giudice del registro ha dichiarato illegittima la cancellazione della società che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti prescritti dal codice civile per la liquidazione volontaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Anna Paola Tonelli

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it).

Tribunale di Mantova – Nullità del trust liquidatorio.

Data di riferimento: 
18/04/2011

Tribunale Mantova, 18 aprile 2011 - Est. Gibelli.

Tribunale di Reggio Emilia - Invalidità del trust funzionale all'applicazione dell'art. 10 l.f.

Data di riferimento: 
14/03/2011

Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011 - dott. Giovanni Fantidini

Non ogni trust é valido ed efficace in quanto tale, é indispensabile perciò esaminare l'atto costitutivo di trust per comprendere il programma negoziale che si è prefisso il disponente e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.

Nell'ipotesi di un trust liquidatorio avente lo scopo di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglio realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci", che non si accompagna a nessuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi, é necessario valutare quale sia il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione.

Nell'ipotesi in cui un trust abbia il dichiarato scopo di "agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria", ma non risultino in essere accordi o piani di risanamento (tanto meno ex art. 67 lettera d o ex art. 182 bis l.f.) e l'immediata estinzione della società denoti, al contrario, un intento di chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento nel caso indicate dalla disponente) presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 l.f., detto trust non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente mancando sostanzialmente la volontà del disponente di istituire un trust.(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Trust liquidatorio di impresa insolvente e derogabilità della disciplina del fallimento.

Data di riferimento: 
29/10/2010

Tribunale Milano, 29 ottobre 2010 - Pres. Consolandi - Est. Consolandi.

Fallimento - Impresa in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità - Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.

Deve essere dichiarato affetto da nullità totale ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché detto art. 15 esclude che la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei beni, propri del trust, possa sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, sicchè i beni di costoro, anche se oggetto del trust, devono essere assoggettati alla disciplina, di carattere inderogabile e pubblicistico, del fallimento. Al fine di armonizzarsi con l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, l'atto costitutivo del trust liquidatorio deve pertanto necessariamente contenere clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza, ed in particolare che prevedano la restituzione dei beni conferiti in trust al curatore. (fd) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Bologna - Fallimento, transazione mediante trust.

Data di riferimento: 
26/07/2010

Tribunale Bologna, 26 luglio 2010 - Pres. Atzori - Est. Atzori.

Fallimento - Azione di responsabilità - Atto di transazione - Utilizzo dello strumento del trust autodichiarato.

Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli

(Provvedimento e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it . (riproduzione riservata)

Tribunale di Bologna - Tutela preventiva del diritto di credito del fallimento e trust autodichiarato.

Data di riferimento: 
22/03/2010

Tribunale di Bologna, 2 marzo 2010 - Est. Atzori.
Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli

Fallimento - Riscossione di credito - Cessione di immobile da parte del debitore per reperire i fondi necessari al pagamento - Tutela preventiva del diritto della procedura - Atto istitutivo di trust autodichiarato - Partecipazione del curatore alla vendita dell'immobile - Pagamento del prezzo alla procedura.

(Istanza, provvedimento e titolo tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on line www.ilcaso.it )

Trib. Alessandria - Trust - Violazione di norme inderogabili e tutela dei creditori.

Data di riferimento: 
24/11/2009

Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009 - Est. Mela.
Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bonaguidi

Trust - Lex fori - Violazione di norme inderogabili - Nullità - Esclusione - Applicazione degli strumenti previsti dalla lex fori.

Trust - Lex fori - Violazione di norme inderogabili - Attuazione dello scopo del trust con modalità alternative - Necessità.

Trust - Lesione degli interessi dei creditori - Strumenti di tutela - Azioni revocatorie.

Trust - Natura gratuita od onerosa dell'atto istitutivo - Rapporto tra disponente e beneficiari - Rilevanza - Piano attestato ex art. 67, lett d) legge fall. - Natura solutoria - Sussistenza.

In base all'art. 15 della convenzione dell'Aja, la legge applicabile al trust non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; dall'applicazione di tale disposizione, discende che il trust istituito in violazione di norme inderogabili non è di per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora l'istituzione del trust comporti la violazione di norme inderogabili previste dalla lex fori, in base al secondo comma dell'art. 15 della convenzione dell'Aja, il giudice dovrà comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo. (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Omesso perseguimento dello scopo del trust e stato di insolvenza.

Data di riferimento: 
29/10/2009

Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009 - Pres. D'Agostino - Rel. Paola Carosella. Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Stato di insolvenza - Trust - Tutela dei creditori - Omesso perseguimento dello scopo del trust.

Non vale ad escludere lo stato di insolvenza ex art. 5 legge fallimentare, e deve pertanto essere confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell'apertura del concorso, abbia costituito un trust avente ad oggetto l'intero patrimonio societario, quando tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti (nella specie, il trustee, fallito in proprio e coincidente con il legale rappresentante della società disponente pure dichiarata fallita, a due anni di distanza dall'istituzione del trust non aveva presentato alcun serio programma di liquidazione, né aveva effettuato alcun pagamento a favore dei creditori sociali, verso i quali erano mancate adeguate forme di comunicazione e di fattivo coinvolgimento). (fd) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Trust liquidatorio e derogabilità della disciplina concorsuale.

Data di riferimento: 
22/10/2009

Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009 - Pres. Perozziello - Rel. Alessandra Dal Moro. Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Impresa in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità - Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.

Deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che rappresentino la maggioranza qualificata dei crediti ex art. 182 bis l.f.), ma non attraverso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell'impresa del tutto insensibile alle esigenze dell'esecuzione concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori. (fd)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )