Art. 346 - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale., Art. 323 - Bancarotta semplice.

Corte di Cassazione (23037/2023) - E' legittima l'applicazione di misure cautelari personali per il reato di bancarotta anche prima della pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 238, comma 2

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 08 marzo 2023, n. 23037 – Pres. Carlo Zaza, Rel. Francesco Cananzi.

P. M. - Stato di insolvenza di una società – Segnalazione ricevuta dal giudice nel corso di un procedimento civile – Presupposto della proposizione del ricorso volto alla dichiarazione di fallimento – Pronuncia ancora avvenuta – Possibile esercizio anticipato dell'azione penale per bancarotta – Legittima applicazione di misure di sicurezza personali.

Data di riferimento: 
08/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]