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Corte di Cassazione 1 marzo 2010 n. 4862 - Leasing - Presupposti per l'ammissione al passivo.
Corte di Cassazione - sentenza dd. 1 marzo 2010 n. 4862
E' illegittima la pretesa della società concedente di ottenere l'ammissione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice, per un credito chirografario a titolo di canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, posto che detta richiesta è stata introdotta prima ancora di avere provveduto, la società concedente, alla effettiva riallocazione del bene a valori di mercato. (fg)
Tribunale di Vicenza - Rivendica di autoveicoli in leasing e prova del diritto.
Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2009 - Pres. Bozza - Rel. Cazzola.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Cavazzana
Fallimento - Leasing - Domanda di rivendica - Prova del diritto - Autoveicoli - Registrazioni al PRA - Opponibilità alla massa.
Le registrazioni sul P.R.A. relative all'acquisto dell'autoveicolo da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all'utilizzatore in leasing forniscono valida prova, sia pure per fatti equipollenti, della stipulazione del contratto di leasing automobilistico in data coeva alle annotazioni medesime; ove esse siano rimaste immutate fino alla data del fallimento dell'utilizzatore -così da escludere che, medio tempore, lo stato giuridico dell'autoveicolo possa aver subito variazioni- sono opponibili alla massa dei creditori. (fc) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Il curatore ed il contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento.
avv. Francesco Gabassi - Il curatore ed il contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Udine - Una possibile soluzione transattiva in tema di leasing ed allocazione del bene.
Si riporta il testo di una transazione approvata dal comitato dei creditori in relazione ad un fallimento pendente avanti il Tribunale di Udine.
La transazione inerisce un contratto risoltosi in data di poco anteriore alla dichiarazione di fallimento e prevede un accordo fra la curatela e la società concedente al fine di porre in vendita il bene con le modalità pubblicitarie utilizzate usualmente per le vendite fallimentari. (fg)
Trib. Pordenone - Leasing - Presupposti per l'ammissione al passivo - Vendita in danno ex art. 1515 c.c.
Tribunale di Pordenone - 3 novembre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Antonella Dragotto - giudice
dott. Francesco Saverio Moscato - giudice rel.
E' inammissibile la pretesa della società concedente di insinuarsi al passivo del fallimento dell'utilizzatrice, per un credito chirografario a titolo di canoni di leasing scaduti ed interessi di mora alla data del fallimento ed a titolo di canoni a scadere e prezzo di opzione di acquisto del bene, come da piano di ammortamento finanziario, posto che detta richiesta è stata introdotta prima ancora di avere provveduto, la società concedente, alla effettiva riallocazione del bene a valori di mercato. (fg)
Con l'attuale formulazione dell'art. 72-quater l. f. il richiamo all'art. 1515 C.C. si deve ritenere quasi sottinteso, posto che anche il curatore dal canto suo è gravato, oltre che dall'obbligo di restituire tempestivamente il bene, dalla responsabilità della verifica del risultato ottenuto dalla riallocazione del bene stesso, soprattutto nei casi in cui in mancanza di mercuriali o di quotazioni ufficiali non è possibile determinare un valore di mercato oggettivamente certo, con la conseguenza di far ritornare tutte quelle incertezze, che invece si erano volute eliminare, che si nascondono dietro al ricorso alla determinazione del valore di mercato sulla base di indici presuntivi di incerta natura, come in passato è avvenuto per l'equo compenso. (riproduzione riservata fg)
Relazione dell'avv. Massimo Rodolfo La Torre al convegno di Udine del 16 ottobre 2009 sul leasing e la riforma della l.f.
Riportiamo il testo della relazione dall'avv. Massimo Rodolfo La Torre, consulente legale dell'Assilea - Associazione Italiana Leasing, al convegno sul leasing e la riforma della legge fallimentare tenutosi in Udine in data 16 ottobre 2009.
Corte d'Appello di Ancona - Azione revocatoria - Lease back e scientia decotionis.
Corte d'Appello di Ancona, 14 febbraio 2009 - Est. Castagnoli.
Segnalazione del Dott. Gianluigi Gentili
Revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca - Operazione di vendita e di lease back - Riduzione dello scoperto di conto - Elemento soggettivo - Sussistenza.
Revocatoria fallimentare - Accrediti relativi ad effetti s.b.f. - Insoluti - Onere della prova.
Revocatoria fallimentare - Giroconto dal conto s.b.f. al conto ordinario - Natura solutoria - Sussistenza.
Può essere indice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un operatore particolarmente avveduto, quale può essere una banca, l'attuazione di un'operazione di vendita e lease back con il fine di procurare all'impresa una provvista finanziaria utilizzata per ridurre lo scoperto di conto corrente. (fb)
In tema di revocatoria fallimentare di accrediti relativi ad effetti s.b.f., una volta dimostrato l'accredito del titolo da parte della banca, con conseguente riduzione dello scoperto di conto, incombe sull'istituto di credito l'onere di provare l'esistenza di un insoluto riferibile all'anticipazione effettuata e tale da incidere negativamente sulla solutoria della medesima. (fb)
Nel caso di giroconto dal conto s.b.f. al conto corrente ordinario, il riaccredito della somma sul conto scoperto non ha natura meramente contabile, ma assume funzione satisfattoria, tale da integrare, a seconda dei casi, una rimessa ripristinatoria o solutoria. (gg)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Trib. di Udine - Locazione finanziaria (leasing) - Sorte dei canoni maturati dopo il fallimento.
Tribunale di Udine - 10.07.2009 - Presidente. Dott. Alessandra Bottan Griselli - Giudice dott. Francesco Venier - Giudice rel. dott. Mimma Grisafi.
Nell'ipotesi in cui la curatela dichiari di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, si determina nella sostanza una risoluzione ex tunc del rapporto pendente ed, alla luce di quanto dispone il secondo comma dell'art. 72 quater l.f., si deve escludere che il concedente possa pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene.
Gli importi inerenti crediti per l'occupazione dell'immobile non ancora maturati al momento della decisione del giudice delegato vanno, se dovuti, eventualmente liquidati previa domanda tardiva di insinuazione al passivo da presentare al momento della loro definitiva maturazione. (FG)
Tribunale di Milano - Riconsegna del bene in locazione finanziaria ed obbligo di versamento della differenza.
Tribunale di Milano 29 aprile 2009 - Est. Maria Rosaria Grossi.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Fallimento - Locazione finanziaria - Riconsegna del bene al concedente - Obbligo del concedente di versare la fallimento la differenza tra il credito residuo e la maggior somma ricavata dalla collocazione del bene - Contenuto del verbale di riconsegna - Ripetizione della disposizione di cui all'art. 72 quater l.f. - Violazione di legge esclusione - Reclamo ex art. 36 l.f. - Infondatezza.
Non costituisce violazione di legge, e non può dunque essere fatto oggetto di reclamo ex art. 36 legge fallimentare, l'atto con il quale il curatore pretenda di inserire nel verbale di riconsegna di bene concesso in locazione finanziaria l'impegno del concedente "di versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale"; l'inserimento nel verbale di tale dicitura, lungi dal violare la legge, ne costituisce infatti stretta applicazione. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

