leasing, Corte di Cassazione
Corte di Cassazione - Locazione finanziaria e trattamento del credito destinato a soddisfarsi al di fuori della riparto.
Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15701 - Pres. Proto - Est. Didone.
Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente da soddisfarsi al di fuori del riparto - Ammissione al passivo prima della vendita o nuova allocazione del bene.
Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente - Esclusione dal concorso sostanziale - Sottoposizione al concorso formale - Accertamento del passivo - Necessità.
Quella parte di credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinata a soddisfarsi al di fuori del riparto sul bene oggetto di locazione finanziaria deve essere ammessa al passivo anche se non si è ancora proceduto alla vendita o alla nuova allocazione del bene. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte di Cassazione 1 marzo 2010 n. 4862 - Leasing - Presupposti per l'ammissione al passivo.
Corte di Cassazione - sentenza dd. 1 marzo 2010 n. 4862
E' illegittima la pretesa della società concedente di ottenere l'ammissione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice, per un credito chirografario a titolo di canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, posto che detta richiesta è stata introdotta prima ancora di avere provveduto, la società concedente, alla effettiva riallocazione del bene a valori di mercato. (fg)

