leasing


Tribunale di Treviso - Leasing e regolamento contrattuale delle reciproche pretese in ordine al valore del bene.

Data di riferimento: 
01/12/2011

Tribunale Treviso, 01 dicembre 2011 - - Est. Fabbro.

Locazione finanziaria - Inadempimento dell'utilizzatore - Risoluzione del contratto - Determinazione del valore del bene - Clausola risolutiva espressa - Fattispecie.

Non è ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 669 quater e 696 c.p.c. diretto a determinare il valore di un immobile già oggetto di un contratto di leasing, nel caso in cui il concedente abbia agito per la differenza tra il proprio credito derivante dalla risoluzione contrattuale e il valore attribuito al bene, ma la clausola risolutiva espressa del contratto gli consenta di agire per l'intero. (Nel caso di specie, il contratto prevedeva l'obbligo dell'utilizzatore di restituire l'oggetto della locazione finanziaria, di pagare i canoni scaduti e quelli a scadere, compreso il riscatto, con obbligo della concedente di restituire l'eventuale ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto delle relative spese). (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Vascellari

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Locazione finanziaria e trattamento del credito destinato a soddisfarsi al di fuori della riparto.

Data di riferimento: 
15/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15701 - Pres. Proto - Est. Didone.

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente da soddisfarsi al di fuori del riparto - Ammissione al passivo prima della vendita o nuova allocazione del bene.

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente - Esclusione dal concorso sostanziale - Sottoposizione al concorso formale - Accertamento del passivo - Necessità.

Quella parte di credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinata a soddisfarsi al di fuori del riparto sul bene oggetto di locazione finanziaria deve essere ammessa al passivo anche se non si è ancora proceduto alla vendita o alla nuova allocazione del bene. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale diTreviso– Risoluzione del contratto di leasing antefallimento ed applicabilità dell'art. 72 quater l.f.

Data di riferimento: 
06/05/2011

Tribunale Treviso, 06 maggio 2011 - - Pres., est. Fabbro.

L'articolo 72 quater della Legge Fallimentare, laddove disciplina la sorte del contratto di locazione finanziaria sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, è applicabile anche qualora il contratto di locazione finanziaria sia stato risolto, per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento dell'utilizzatore medesimo: la disciplina, di cui all'art. 72 quater, fondamentalmente, si sostanzia nella regola che iI concedente, il quale ha diritto alla restituzione del bene, deve prima di tutto procedere alla nuova allocazione del bene e fino a quel momento l'insinuazione al passivo deve essere dichiarata inammissibile, per qualsiasi voce di credito; dopo la riallocazione il leasing potrà insinuarsi, in chirografo, per iI credito residuo e previa restituzione alla curatela della maggior somma (eventualmente) percepita dalla riallocazione rispetto al credito residuo in linea capitale. (Avvocato Andrea Galimberti - riproduzione riservata)

Dato il carattere sommario del procedimento di formazione dello stato passivo, è indispensabile attribuire al giudizio di opposizione la natura di "giudizio di merito a cognizione piena", non assimilabile ad un ordinario giudizio di appello, almeno per quanto riguarda i limiti della deduzione di prove, onde consentire il pieno sviluppo del contraddittorio, senza che possano verificarsi, quindi, preclusioni riconducibili all'antecedente fase a cognizione sommaria, nella quale non è prevista come necessaria la difesa tecnica: conseguentemente nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e I'assunzione di nuove prove. (Avvocato Andrea Galimberti - riproduzione riservata)

C. Appello di Venezia - Rivendica del bene concesso in leasing, regime probatorio e prova della persistenza del rapporto.

Data di riferimento: 
01/04/2011

Appello Venezia, 01 aprile 2011 - - Pres., est. Silvestre.

Fallimento - Rivendica di beni immobili - Applicazione della disciplina prevista dagli articoli 619 seguenti c.p.c. - Acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Prova testimoniale - Limiti ed eccezioni - Prova per presunzioni - Onere della prova.

Fallimento - Locazione finanziaria - Dimostrazione dell'acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Necessità.

Fallimento - Locazione finanziaria - Rivendica del bene da parte del concedente - Divieto di prova testimoniale - Prova per presunzioni - Prova della persistenza del locazione finanziaria al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte d’Appello di Torino – Azione revocatoria fallimentare per pagamenti a società di leasing – Prova dello stato d’insolvenza

Data di riferimento: 
30/11/2010

Corte d'Appello di Torino, 30 novembre 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

La compensazione tra il debito del fornitore, poi fallito, per l'acquisto del credito del locatore finanziario verso il locatario inadempiente e il debito del locatore finanziario per la restituzione dei depositi fruttiferi costituenti garanzia del contratto di leasing non integra una fattispecie di pagamento con mezzi anormali, revocabile ex art. 67, primo comma, n. 2, LF, anche se avvenuta nel periodo "sospetto". (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La prova dello stato d'insolvenza del tradens da parte dell'accipiens ai fini dell'azione revocatoria fallimentare non può desumersi dall'"anomalo" atteggiarsi dell'operazione dedotta in revoca, oggettivamente considerata. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La prova dello stato d'insolvenza ai fini dell'azione revocatoria fallimentare non può, altresì, desumersi dalla qualificazione professionale dell'accipiens, poiché la veste imprenditoriale di costui, per quanto certamente peculiare, non potrebbe da sola fungere quale indizio a supporto della prova del requisito. Tuttavia, tale qualificazione soggettiva può e deve essere presa in considerazione, se non altro, come "occasione" dell'instaurazione di un rapporto a sua volta "qualificato", nel cui sviluppo la società finanziaria abbia potuto avere contezza, non già astratta ed ipotetica ma diretta ed effettiva, dello stato di incapacità finanziaria del proprio cliente. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

Tribunale di Roma - Leasing risolto prima del fallimento e diritti del concedente.

Data di riferimento: 
01/10/2010

Tribunale Roma, 01 ottobre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Di Marzio.

Fallimento - Locazione finanziaria - Risoluzione del contratto in data anteriore all'apertura del concorso - Clausola risolutiva espressa - Diritto del concedente alla restituzione del bene ed all'insinuazione al passivo del credito residuo.

Qualora il contratto di locazione finanziaria si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (nella specie per effetto di comunicazione con la quale il concedente ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto) il concedente ha diritto di ottenere la restituzione del bene e di essere ammesso al passivo per il residuo credito vantato. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine - Leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento e riconvenzionale per l'equo indennizzo.

Data di riferimento: 
17/09/2010

Tribunale di Udine, 17 settembre 2010dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pelizzoni Giudice Rel.dott. Francesco Venier Giudice

In un contratto di leasing traslativo, ove il bene concesso in godimento sia un immobile, atto a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ( atteso che normalmente nel contratto di leasing immobiliare il valore del bene al termine della locazione finanziaria è più alto rispetto a quello iniziale, ma comunque sul punto v. anche ctu in atti), é applicabile in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, in via analogica l'art. 1526, secondo comma, cod. civ. con conseguente necessità di restituzione dei canoni versati, dedotto l'equo indennizzo per l'utilizzo del bene da parte della società fallita fino alla data di fallimento. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli - Leasing di godimento risolto prima del fallimento e disciplina applicabile.

Data di riferimento: 
09/06/2010

Tribunale di Napoli, 9 giugno 2010 - Pres. Di Nosse - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Contratti in generale - Contratto di locazione finanziaria - Leasing c.d. di godimento - Normativa applicabile.

Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall'art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percetti da parte del concedente. (gc) (riproduzione riservata)

Alla fattispecie costituita dal contratto di locazione finanziaria che alla data di dichiarazione di fallimento sia già risolto o per il quale sia comunque pendente l'azione di risoluzione, non troverà applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 72 quater, legge fallimentare, ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con applicazione, qualora ricorra il secondo tipo di contratto, dell'art. 1526, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Venezia - Data certa del libro dei beni in locazione finanziaria e prova della proprietà.

Data di riferimento: 
07/04/2010

Appello Venezia, 07 aprile 2010 - Pres. Silvestre - Est. Taglialatela.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Risultanze del libro dei beni in locazione vidimato in data anteriore al fallimento - Data certa opponibile alla procedura - Sussistenza.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Prova dell'esistenza del negozio di locazione finanziaria - Prova della proprietà in capo alla concedente - Sussistenza.

Ai fini dell'accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all'utilizzatore è avvenuta in data anteriore all'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora sia opponibile al fallimento la prova dell'esistenza del rapporto di locazione finanziaria avente ad oggetto determinati beni, deve ritenersi raggiunta anche la prova della proprietà di detti beni in capo alla concedente che nei confronti del fallimento ne chieda la restituzione. (fb) (riproduzione riservata) (1)

Corte di Cassazione 1 marzo 2010 n. 4862 - Leasing - Presupposti per l'ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
01/03/2010

Corte di Cassazione - sentenza dd. 1 marzo 2010 n. 4862

E' illegittima la pretesa della società concedente di ottenere l'ammissione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice, per un credito chirografario a titolo di canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, posto che detta richiesta è stata introdotta prima ancora di avere provveduto, la società concedente, alla effettiva riallocazione del bene a valori di mercato. (fg)