stato passivo


Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010

Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata)

Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Verifica del passivo, eccezioni del curatore e decadenze.

Data di riferimento: 
11/08/2009

Tribunale di Vicenza, 11 agosto 2009 - Pres. Picardi - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Curatore - Facoltà di sollevare eccezioni durante ed anche oltre l'udienza di verifica del passivo - Ammissibilità.

Il curatore, essendo un organo non tecnico del rito civile, non può subire, a scapito della massa, decadenze in senso stretto, e può quindi sollevare eccezioni fino all'udienza di verifica del passivo, ed anche in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, a mezzo di un difensore tecnico. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Conto corrente e prova del credito della banca.

Data di riferimento: 
30/10/2009

Tribunale di Vicenza, 30 ottobre 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Accertamento del passivo - Verifica dei crediti - Documentazione probatoria - Estratto parziale di c/c bancario - Insufficienza.

L'estratto parziale del conto corrente non costituisce prova sufficiente del credito in esso riprodotto ai fini dell'ammissione al passivo, in quanto non consente la piena ricostruzione dei movimenti che hanno condotto alla formazione delle poste (sia attive che passive) che emergono nella contabilità dell'ultimo periodo del rapporto tenuto con la banca, indicando solo la situazione finale dello stesso rapporto, e non permettono quindi al curatore, nonostante l'approvazione del conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., di mettere in discussione la portata ed il significato giuridico dei fatti riportati nell'estratto conto ai sensi dell'art. 1827 cod. civ., vale a dire l'esistenza, la validità e l'efficacia o l'opponibilità dei titoli giuridici sottostanti ai medesimi. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Eccezione riconvenzionale di credito nei confronti del fallito ed accertamento in sede fallimentare.

Data di riferimento: 
22/12/2009

Tribunale di Vicenza, 22 dicembre 2009 - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito opposto in compensazione di controcredito del fallimento - Accertamento - Rito fallimentare - Necessità.

L'accertamento di ogni credito nei confronti del fallito va fatto in sede fallimentare, anche se non comporta prima facie conseguenza alcuna per lo stato passivo, essendo finalizzato solo, in via di eccezione, alla compensazione con il controcredito. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni sollevabili dal curatore e decadenze - Limiti.

Data di riferimento: 
11/12/2009

Tribunale di Vicenza, 11 dicembre 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Eccezioni sollevabili dal curatore - Decadenze - Limiti.

Il curatore non può incorrere in decadenze processuali prima dell'intervento del legale della procedura nel processo, poiché egli non è un organo dotato di competenze tecniche tali da poter giustificare la pesante sanzione conseguente al mancato esercizio di attività processuali, che costituiscono onere in senso tecnico per la parte. (gl) (riproduzione riservata)

 

Tribunale di Vicenza - Privilegio del professionista, liquidità ed esigibilità del credito.

Data di riferimento: 
06/11/2009

Tribunale di Vicenza, 6 novembre 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Insinuazione - Credito professionale - Privilegio - Criteri.

Il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. assiste soltanto i crediti derivanti da prestazioni effettuate nel biennio antecedente la cessazione del rapporto, a prescindere dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile, poiché queste caratteristiche (sostanziali) non attengono alla materia della collocazione del credito nella fase (processuale) dell'esecuzione.

Il suddetto privilegio spetta solo per i diritti e gli onorari, ma non per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza Avvocati, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione, prevista dall'art. 2751bis, n. 2, cod. civ.. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Vicenza - Domanda tardiva e causa imputabile all'agenzia delle entrate.

Data di riferimento: 
08/05/2009

Tribunale di Vicenza, 8 maggio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Insinuazione tardiva oltre il termine, c.d. ultratardiva - Sistema di formazione automatica del ruolo - Causa non imputabile al creditore Agenzia delle Entrate - Insussistenza.

Il sistema automatico di formazione del ruolo della riscossione costituisce una causa di ritardo riferibile all'organizzazione dell'Ente creditore, dunque una ragione che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Privilegio IRAP:applicazione retroattiva-Rimborso spese esattoriali di insinuazione:ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
05/03/2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - 5 marzo 2010 n. 4861

Dott. PROTO Vincenzo Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria rel. Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo Consigliere
Dott. BERNABAI Renato Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio Consigliere

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l'IRAP ed ha soppresso l'ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'IRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema. (fg - riproduzione riservata)

La disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell'ambito della portata normativa della legge di delega, per cui va ammesso al passivo l'importo relativo al rimborso delle spese di insinuazione. (fg - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo: domande nuove e riconvenzionali.

Data di riferimento: 
22/03/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 marzo 2010, n. 6900 - Pres. Proto - Rel. Ceccherini.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Configurabilità - Conseguenze - Domande nuove - Ammissibilità - Esclusione - Domande riconvenzionali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 99 della legge fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, quali le domande riconvenzionali, non essendo tali domande previste dal comma quinto di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove, mentre non fa menzione di eventuali domande riconvenzionali. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. di Siracusa - Spese del concessionario per l'esecuzione ed ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
10/06/2010

Tribunale di Siracusa, 10 giugno 2010 - Pres. Polto - Est. Viviana Urso.
Segnalazione dell'Avv. Ettore Rizza

Fallimento - Ammissione al passivo - Rimborso delle spese sostenute dal concessionario per l'esecuzione coattiva - Esclusione.

Le disposizioni che riconoscono al concessionario le spese relative alle procedure di riscossione coattiva non possono essere estese alla procedura fallimentare. Infatti, in materia fallimentare il principio fondamentale è che le spese sostenute dal creditore per l'attività svolta per insinuarsi al passivo del fallimento sono limitate alle sole spese vive borsuali, per cui riconoscere il rimborso delle spese forfettariamente determinate in favore del concessionario non solo violerebbe il principio della par condicio creditorum, assicurando un trattamento preferenziale per tale creditore, ma violerebbe anche il principio della cristallizzazione dei crediti al momento dell'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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