Tribunale di Udine, stato passivo e opposizioni
Tribunale di Udine - Cessione del contratto di locazione ed ammissione al passivo.
Tribunale di Udine, 10 ottobre 2011, Pres. dott.ssa Alessandra Bottan, rel. dott. Gianfranco Pellizzoni
Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. ( Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Provvedimento segnalato dall'avv. Michele Coceani
Tribunale di Udine – Associazione professionale, legittimazione all’ammissione al passivo e privilegio.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni
La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati con la conseguenza che l'associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti - anche con istanza di ammissione al passivo - dei suoi singoli componenti in forza della regolazione dei rapporti interni adottata in base alla previsione dell'art. 36, primo comma , cod. civ. Dallo svolgimento personale dell'incarico deriva, in secondo luogo, la conseguenza che il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Impugnazione di crediti ammessi e natura privilegiata del credito dell’agente in forma societaria.
Tribunale di Udine, 21 luglio 2011 - dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente - dott. Francesco Venier, giudice - dott. Mimma Grisafi, giudice rel.
Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del creditore - Onere di contestazione nella fase di accertamento del passivo - Insussistenza.
Fallimento - Stato passivo - Ammissione con privilegio - Impresa in forma societaria - Privilegio dell'agente .
Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo ( ai fini della configurabilità sia del requisito della soccombenza formale sia e comunque dell'interesse a impugnare). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cc., non è la forma societaria o meno in cui viene svolta l'attività, ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale dell'attività svolta: in ipotesi di agente che svolge la propria attività in forma societaria (in analogia con quanto si ritiene per l'artigiano e per il piccolo imprenditore) occorre verificare, pertanto, se il rapporto di agenzia è svolto prevalentemente con il lavoro proprio dei titolari e se nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Opposizione allo stato passivo e domande nuove.
Tribunale di Udine - 1 luglio 2011 - dott. Alessandra Bottan Presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel., dott. Paolo Petoello Giudice
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Configurabilità - Conseguenze - Domande nuove - Ammissibilità - Esclusione.
La richiesta di essere ammessi al passivo con una causa di prelazione non dedotta in sede di insinuazione tempestiva, integra una domanda nuova come tale inammissibile, ove il credito sia stato ammesso in via chirografaria dal giudice delegato (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
(Si veda in questo sito (http://unijuris.it/node/698) Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 marzo 2010, n. 6900).
Tribunale di Udine - Associazione professionale, legittimazione all’ammissione e privilegio.
Tribunale di Udine, 10 giugno 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni
Nell'ambito di uno studio associato fra professionisti, la struttura collettiva dell'ente, priva di una vera personalità giuridica distinta dai singoli soci, nominativamente indicati, mantiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 2751 bis, n. 2 per l'attribuzione del privilegio del professionista, sempre che la prestazione di cui si chiede il pagamento in privilegio sia riferita all'attività personale di uno o più professionisti inseriti nella predetta struttura, cui si stato specificatamente conferito il relativo incarico. Essa è inoltre legittimata a tutelare i crediti dei singoli professionisti, anche mediante insinuazione allo stato passivo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Udine – Interventi ambientali ed ammissione con privilegio ex artt. 253 d. lgs. n.152/06 e 2748, 2° co. c.c.
Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni
L'art. 253 del d.lgs. n. 152/06, "Norme in materia ambientale", deve essere interpretato nel senso che tutti gli interventi d'ufficio, tanto se contemplati dall'art. 250, quanto se contemplati dall'art. 252, quinto comma del medesimo decreto legislativo ( benché tale ultima norma non sia richiamata dall'art. 253) e quindi tanto se eseguiti dagli enti locali competenti, quanto dallo stato direttamente, per i siti di interesse nazionale, siano assistiti dal privilegio immobiliare di cui agli artt. 253 d. lgs. n. 152/06 e 2748, secondo comma, cod. civ. e del connesso onere reale iscrivibile sull'immobile oggetto del privilegio speciale. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Accertamento del passivo - Rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice del difetto di data certa.
Tribunale di Udine, 22 novembre 2010 dott. Alessandra Bottan Griselli Presidente;dott. Francesco Venier Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice rel.
L'eccezione di difetto di data certa dei documenti prodotti da parte del ricorrente, sollevata in sede di adunanza dei creditori dal G.D. (e non dal Curatore che nel progetto di stato passivo aveva concluso per l'ammissione del credito pari al controvalore dei beni non rivendicati e non rinvenuti) non configura nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, così come invece nell'ambito di un ordinario giudizio, una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. (Gabassi Francesco. - riproduzione riservata).
Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse la non rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa da parte del G.D., va rilevato che l'eccezione sollevata dalla curatela in sede di costituzione del giudizio di opposizione è da ritenersi tempestiva in quanto nella fase dell'opposizione allo stato passivo entrambe le parti (l'opponente con l'atto di opposizione ex art. 99 II co n. 4 e la curatela con la memoria depositata nel termine di giorni 10 prima dell'udienza ex art. 99 VII co lf), possono sollevare nuove (rispetto alla fase della verifica dinanzi al G.D.) eccezioni, così come produrre - secondo la più recente giurisprudenza - nuovi documenti e proporre nuovi mezzi di prova. (Gabassi Francesco - riproduzione riservata).
I documenti di trasporto e le bolle di consegna, poichè per tali documenti, "con valenza commerciale e fiscale", non sussiste alcun obbligo di vidimazione o di attribuzione di data certa, non offrono alcuna certezza in ordine alla loro data nel senso precisato dall'art. 2704 cc. (Gabassi Francesco - riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Opposizione allo stato passivo, principio di non contestazione ed altre problematiche processuali.
Tribunale di Udine, 21 maggio 2010Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.Dott. Francesco Venier Giudice Dott. Paolo Petoello Giudice
Il principio di non contestazione non opera in sede di verifica del passivo nei termini in cui opera nel processo di cognizione ordinaria, data la partecipazione alla verifica di tutti i creditori concorrenti, i quali ugualmente - così come il fallito - possono contestare le conclusioni prese da ciascuna delle parti, presentando osservazioni scritte fino all'udienza. (Riproduzione riservata - G.F.)
La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, in quanto la legge prevede esclusivamente che il creditore possa esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza, in tal modo attribuendogli la facoltà ( e non l'obbligo) di replicare, sotto il profilo argomentativo e documentale alle obiezioni del curatore, senza attribuire alcun significato di acquiescenza alla mancata presentazione di tale istanza, dato che il curatore - nella novellata disciplina - riveste la qualità di parte processuale, che rappresenta la massa dei creditori e si limita a formulare una progetto di stato passivo, con le sue conclusioni, mentre la decisione di natura giurisdizionale sulla domanda spetta al giudice delegato ed è contro tale statuizione che il creditore ha titolo per proporre opposizione ex art. 98, primo comma, l. fall. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)
Tribunale di Udine - Privilegio ipotecario per le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e per le spese di registrazione.
Tribunale di Udine, decreto del 26.02.2010dott. Alessandra Bottan presidente dott. Gianfranco Pelizzoni giudice rel.dott. Francesco Venier giudice
Sia le spese liquidate in sentenza o nel decreto ingiuntivo, sia le spese di registrazione del titolo, possono essere collocate in via di prelazione ipotecaria, solo ove vi sia una corrispondente autonoma iscrizione sulla base del principio fissato dall'art. 2818 cod. civ. mentre le spese di iscrizione hanno collocazione ipotecaria ope legis ex art. 2855, primo comma, cod. civ. (Francesco Gabassi Riproduzione riservata)

