stato passivo e opposizioni, Corte d'Appello di Milano


Corte d'Appello di Milano - Privilegio IRAP ed applicazione retroattiva.

Data di riferimento: 
15/12/2009

Corte d'Appello di Milano, 15 dicembre 2009 - Pres. Urbano - Rel. Ines Marini.

Privilegi - Irap - Modifica dell'art. 2752 c.c. da parte della legge 159/2007 - Natura sostanziale - Retroattività della norma - Esclusione.

Privilegi - Irap - Modifica dell'art. 2752 c.c. da parte della legge 159/2007 - Natura interpretativa - Esclusione.

Irap - Natura privilegiata del tributo in base all'art. 2752 c.c. nel testo previgente - Esclusione.

L'articolo 39, comma 2, della legge 159/2007 laddove innova l'art. 2752, comma 1, codice civile includendo tra "i crediti dello Stato aventi privilegio generale sui beni mobili del debitore" anche quelli inerenti all'imposta Irap, non è applicabile a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della novella, atteso che la predetta disposizione, al pari delle altre in tema di privilegi, non è destinata ad operare sul piano processuale, perchè si limita a modificare il concorso sostanziale dei creditori sul patrimonio del debitore, in considerazione della causa del credito e perchè, in quanto norma sostanziale, ed in mancanza di disposizioni transitorie, non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. (mb) (riproduzione riservata)

Non può ritenersi che la norma di cui all'art. 2752 codice civile, come modificato dalla legge 159/2007, abbia natura interpretativa ovvero di interpretazione autentica con possibilità di applicazione ai rapporti ancora in corso. (mb) (riproduzione riservata)

Non è possibile accordare all'Irap il privilegio di cui all'art. 2752 comma I c.c. nella sua previgente formulazione neppure in base ad una interpretazione estensiva della norma. (mb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Verifica del passivo, eccezione revocatoria e prescrizione dell'azione.

Data di riferimento: 
21/07/2009

Corte d'Appello di Milano, 21 luglio 2009 - Pres. Urbano - Est. Ines Marini.
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio

Ammissione al passivo fallimentare - Eccezione revocatoria - Applicabilità dell'art. 95 l.f. nel testo vigente a fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 - Esclusione.

Non può ritenersi che la regola sancita dall'art. 95, comma 1, legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, secondo cui "il curatore può eccepire (...) l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione", abbia cristallizzato un principio già vigente nella struttura della legge fallimentare ante riforma sicché la norma, nell'attuale versione, non è applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 in relazione ai quali vale invece il principio secondo cui il diritto ad eccepire la revocabilità ex art. 67, comma 1 legge fallimentare della causa di prelazione del credito è soggetto a prescrizione al pari di ogni altro diritto. (mb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata).

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DEL 22.01.2008 - PRIVILEGIO PER I CREDITI RELATIVI ALL'AGGIO DEL CONCESSIONARIO

Data di riferimento: 
22/01/2008

Vanno ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti relativi all'aggio e cioé ai compensi ex art. 17 commi da 1 a 5, Dlgs n. 112/1999 iscritti nei ruoli di cui é causa, mentre vanno esclusi quelli relativi ai così detti diritti esecutivi di cui al successivo comma 6. (Sentenza tratta dal sito on line del Tribunale di Milano)