stato passivo e opposizioni, Corte di Cassazione


Corte di Cassazione - Domanda di insinuazione tardiva e scusabilità del ritardo.

Data di riferimento: 
13/10/2011

Cassazione civile, sez. IV, lavoro , 13 ottobre 2011, n. 21189 - Pres. Plenteda - Est. Ragonesi.

Fallimento - Accertamento del passivo - Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo - Amministrazione finanziaria - Scusabilità del ritardo - Rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli delle cartelle - Irrilevanza - Onere della prova della scusabilità del ritardo a carico del creditore.

Corte di Cassazione - Locazione finanziaria e trattamento del credito destinato a soddisfarsi al di fuori della riparto.

Data di riferimento: 
15/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15701 - Pres. Proto - Est. Didone.

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente da soddisfarsi al di fuori del riparto - Ammissione al passivo prima della vendita o nuova allocazione del bene.

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente - Esclusione dal concorso sostanziale - Sottoposizione al concorso formale - Accertamento del passivo - Necessità.

Quella parte di credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinata a soddisfarsi al di fuori del riparto sul bene oggetto di locazione finanziaria deve essere ammessa al passivo anche se non si è ancora proceduto alla vendita o alla nuova allocazione del bene. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Prestazione professionale ante fallimento e non prededucibilità dell'IVA in rivalsa.

Data di riferimento: 
11/04/2011

Cassazione Civile, sez. I, 11 aprile 2011 n. 8222 - Pres. Proto - Rel. Mercolino - P.M. Carestia
Studio legale Afferni Crispo & C. contro Fallimento Co.ve.s. S.c.a r.l.

La rivalsa dell'Iva sul corrispettivo di una prestazione professionale, resa in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non è qualificabile come credito di massa e pertanto non è da soddisfare in prededuzione, quand'anche la fattura venga emessa in costanza di fallimento. L'emissione della fattura al momento del pagamento, anziché all'atto della prestazione, non posticipa il momento genetico del credito di rivalsa e, comunque, non lo trasforma in credito di massa. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo e prova del credito.

Data di riferimento: 
25/02/2011

Corte di Cassazione, sez. prima civile, 25 febbraio 2011 n. 4708 - Pres. Proto, rel. Didone.

Fallimento - Opposizione - Allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti - Divieto di cui all'art. 345 c.p.c. - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Produzione di documenti con il ricorso introduttivo - Ammissibilità.

Prova testimoniale civile - Ammissione - Capitoli di prova - Opposizione allo stato passivo in materia di prestazione di lavoro - Allegazione specifica dei fatti - Loro indicazione quali mezzi di prova - Riferimento ai capitoli descritti nella premessa dell'opposizione - Sufficienza.

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.lg. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.lg. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall., segnando solo gli atti introduttivi ex art. 98 e 99 l. fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori. (Massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo e problematiche probatorie.

Data di riferimento: 
08/11/2010

Cassazione civile, sez. VI , 08 novembre 2010, n. 22711 - Pres. Vittoria - Est. Didone.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Poteri istruttori del tribunale - Acquisizione d'ufficio del fascicolo della verifica del passivo avanti al giudice delegato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato - ai sensi dell'art.99 legge fall., novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo; tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, ex art. 95 legge fall., nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati. (Affermando detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d'ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore, gli uni e l'altra, nel giudizio di opposizione allo stato passivo). (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Chiusura del fallimento in pendenza di opposizioni, tardive e concordato fallimentare.

Data di riferimento: 
03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19034
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

In presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (G.F. - riproduzione riservata)

Alla chiusura del fallimento non osta la presentazione di una domanda di concordato fallimentare , che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa" (G.F. - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010

Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata)

Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata)

(Commento alla pronuncia, a cura della dott.ssa Giulia Gabassi, è pubblicato nella rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo 2/2011, p. 126-139)

Corte di Cassazione - Liquidazione coatta amministrativa - prededucibilità dell'indennità sostitutiva di preavviso.

Data di riferimento: 
18/06/2010

Cassazione civile, sez. I , 18 giugno 2010, n. 14758 - Pres. Proto - Rel., est. Ceccherini.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Crediti di lavoro - Impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Diritto del dirigente all'indennità sostitutiva di preavviso - Presupposti - Soddisfacimento in prededuzione - Limiti e condizioni.

Il credito per l'indennità di preavviso del dirigente di impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa non nasce né dall'amministrazione del fallimento né dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa che sia stato eventualmente autorizzato, bensì dalla fattispecie legale di risoluzione del contratto prevista dall'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738. Solo qualora sia stata autorizzata la suddetta continuazione dell'esercizio dell'impresa e il rapporto di lavoro con il dirigente sia stato a tal fine mantenuto, i suoi crediti, maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, sono qualificabili per l'impresa in liquidazione come debiti contratti per la prosecuzione dell'attività e sono, perciò, prededucibili ai sensi dell'art. 111 della legge fall.. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Riproponibilità dell'insinuazione tardiva.

Data di riferimento: 
16/06/2010

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14585
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio (GF - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Foglio di prenotazione ed avviso di pagamento: rilevanza ai fini dell'ammissione al passivo del credito.

Data di riferimento: 
16/06/2010

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14579
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

I fogli di prenotazione non costituiscano titolo idoneo per l'ammissione al passivo fallimentare, non figurando questi tra i titoli previsti dalla legislazione tributaria per la riscossione dei tributi. Il foglio di prenotazione non riguarda, infatti, direttamente il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma è esclusivamente un atto amministrativo interno, che riguarda l'obbligo degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto (e non certo obblighi del soggetto passivo di imposta) di emettere l'ordine di incasso per quanto riguarda le entrate assunte in carico mediante foglio di prenotazione (GF - riproduzione riservata).

L''avviso di pagamento costituisce atto sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare del relativo credito erariale, ma tale sufficienza è limitata al credito d'imposta, mentre non riguarda le sanzioni e gli interessi, la cui pretesa deve essere azionata sulla base di un provvedimento impugnabile innanzi al giudice tributario (GF - riproduzione riservata).