stato passivo e opposizioni, Tribunale di Firenze
DECRETO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 21/11/2007- NATURA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
L'opposizione allo stato passivo va equiparata ad un giudizio di primo grado, inquadrandosi la precedente fase della verifica dello stato passivo nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
(Il provvedimento e la massima riportata nel provvedimento allegato, sono stati tratti dal sito del Tribunale di Milano
http://fallimentimilano.tribunali.aiser.net/portaletribunali/WebApp/Visualizza.aspx?scarica=false&id=15114, nel quale si può anche esaminare un commento di Antonio Donvito)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - PRIVILEGIO TIA - NON AMMISSIBILITA'
Tribunale di Firenze 28 maggio 2007 – Pres. Rel. R. D’Amora.
Segnalazione dell’Avv. Maria Silvia Zampetti
Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Insussistenza.
Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Natura tributaria dell’imposizione – Continuità con la T.A.R.S.U. - Esclusione.
L’importo dovuto per la T.I.A., Tariffa di Igiene Ambientale, a titolo di corrispettivo della attività di raccolta e smaltimento rifiuti, non è assistito dal privilegio di cui all’art. 2752 c.c.. Non è infatti possibile estendere la portata del terzo comma di tale norma a tributi diversi da quelli previsti dalla legge per la finanza locale, poiché le norme sui privilegi rappresentano eccezioni ai principi generali e devono essere oggetto di stretta interpretazione. Non può condividersi l’opinione che vorrebbe riconoscere natura di tributo alla T.I.A. affermando una sostanziale continuità tra T.I.A. e T.A.R.S.U. ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, codice civile. Sentenza e massime tratte dalla rivista "il caso.it"

