stato passivo e opposizioni, Tribunale di Treviso


Trib. Treviso - Verifica del passivo e produzione di copia fotostatica di documento registrato in forma telematica

Data di riferimento: 
09/12/2011

Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.

Accertamento del passivo - Produzione di copia di documento munito di registrazione telematica - Prova di data certa anteriore al fallimento - Disconoscimento della copia - Effetti.

Accertamento del passivo - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Divieto di "nova" vigente nel giudizio ordinario d'appello - Applicabilità - Esclusione.

La produzione nel giudizio di accertamento del passivo della copia fotostatica riportante gli estremi della registrazione telematica di un contratto non è idonea a dimostrare la anteriorità del documento alla apertura del concorso qualora sia stata tempestivamente disconosciuta la conformità all'originale della copia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non trova applicazione il divieto di "nova", ivi comprese le produzioni documentali, vigente nel giudizio ordinario d'appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Treviso - Omesso avviso della udienza di verifica ed esclusione della imputabilità del ritardo.

Data di riferimento: 
09/12/2011

Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.

Domanda di ammissione al passivo - Domanda tardiva - Imputabilità del ritardo - Omesso avviso dell'udienza - Causa di giustificazione - Esclusione.

Il fatto che il curatore non abbia avvisato il creditore dell'udienza di verifica (art. 92, legge fallimentare) non costituisce necessariamente causa di esclusione dell'imputabilità dell'eventuale ritardo ultra annuale nel quale il creditore o il rivendicante siano incorsi qualora si possa aliunde dedurre che gli stessi abbiano comunque avuto notizia del fallimento in tempo utile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Treviso - Fallimento del consorzio e privilegio del consorziato ex articolo 1721 c.c..

Data di riferimento: 
06/12/2011

Tribunale Treviso, 06 dicembre 2011 - Pres. Fabbro - Est. Valle.

Consorzi - Consorzio stabile - Rapporto tra consorziato del consorzio - Figura del mandato - Esclusione - Privilegio del consorziato di cui all'articolo 1721 c.c. - Esclusione.

Il rapporto giuridico tra consorziato e consorzio stabile (L. 109/1994) non è riconducibile alla figura del mandato di cui agli articoli 1703 seguenti c.c. In caso di fallimento del consorzio, il consorziato non potrà, pertanto, beneficiare di quella particolare forma di privilegio prevista dall'articolo 1721 c.c., in base al quale il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Treviso – Credito portato da decreto ingiuntivo con dichiarazione di definitività successiva al fallimento.

Data di riferimento: 
21/07/2011

Tribunale di Treviso - Stato passivo dd.21.07.2011 - Giudice delegato dott. Bruno Casciarri

Va esclusa l'ammissione al passivo del credito comprovato da un decreto ingiuntivo il cui "visto di definitività" porti data posteriore al fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Treviso - Opposizione allo stato passivo, produzioni documentali e decadenza.

Data di riferimento: 
06/07/2011

Tribunale Treviso, 06 luglio 2011 - - Pres., est. Fabbro.

Opposizione allo stato passivo - Onere di produzione dei documenti prodotti in sede di verifica dello stato passivo - Acquisizione d'ufficio o su istanza di parte - Esclusione.

Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti con il ricorso in opposizione - Esclusione - Decadenza.

La parte che propone l'opposizione allo stato passivo ha l'onere di versare in causa i documenti di cui si è avvalsa nella fase di impugnazione, non potendo, in difetto, il tribunale acquisire detta documentazione d'ufficio o su istanza di parte. Deve, pertanto, essere dichiarata la tardività e quindi la inammissibilità della produzione documentale che l'opponente effettui all'udienza di comparizione delle parti, trattandosi di documenti idonei a fornire la prova della pretesa azionata che avrebbero potuto e dovuto essere depositati unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decadenza prevista dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 99, legge fallimentare comporta l'impossibilità per il ricorrente di produrre nel corso del giudizio documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale diTreviso– Risoluzione del contratto di leasing antefallimento ed applicabilità dell'art. 72 quater l.f.

Data di riferimento: 
06/05/2011

Tribunale Treviso, 06 maggio 2011 - - Pres., est. Fabbro.

L'articolo 72 quater della Legge Fallimentare, laddove disciplina la sorte del contratto di locazione finanziaria sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, è applicabile anche qualora il contratto di locazione finanziaria sia stato risolto, per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento dell'utilizzatore medesimo: la disciplina, di cui all'art. 72 quater, fondamentalmente, si sostanzia nella regola che iI concedente, il quale ha diritto alla restituzione del bene, deve prima di tutto procedere alla nuova allocazione del bene e fino a quel momento l'insinuazione al passivo deve essere dichiarata inammissibile, per qualsiasi voce di credito; dopo la riallocazione il leasing potrà insinuarsi, in chirografo, per iI credito residuo e previa restituzione alla curatela della maggior somma (eventualmente) percepita dalla riallocazione rispetto al credito residuo in linea capitale. (Avvocato Andrea Galimberti - riproduzione riservata)

Dato il carattere sommario del procedimento di formazione dello stato passivo, è indispensabile attribuire al giudizio di opposizione la natura di "giudizio di merito a cognizione piena", non assimilabile ad un ordinario giudizio di appello, almeno per quanto riguarda i limiti della deduzione di prove, onde consentire il pieno sviluppo del contraddittorio, senza che possano verificarsi, quindi, preclusioni riconducibili all'antecedente fase a cognizione sommaria, nella quale non è prevista come necessaria la difesa tecnica: conseguentemente nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e I'assunzione di nuove prove. (Avvocato Andrea Galimberti - riproduzione riservata)

Trib.Treviso - Osservazioni del creditore al progetto di stato passivo-Mancanza-Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.

Data di riferimento: 
04/02/2009

Tribunale di Treviso, Sez. II, decr. 4 febbraio 2009 -
Pres. Pedoja, Rel. Valle.

 

La mancata presentazione da parte del creditore delle osservazioni al progetto di stato passivo non produce alcuna "acquiescenza" alla richiesta partecipazione al "diritto al concorso" non potendo tale comportamento costituire una rinuncia alla domanda di insinuazione (che, semmai, dovrebbe rivolgersi al provvedimento emanato dal giudice in sede di udienza di discussione).

(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" - Ipsoa Editore Milano)

DECRETO DEL TRIBUNALE DI TREVISO DEL 16/11/2007- NATURA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Data di riferimento: 
16/11/2007

Il legislatore non ha voluto connotare la fase di opposizione allo stato passivo dell'attributo della revisio prioris instantiae, ma qualificarla come un momento di controllo dell'attività del giudice delegato con facoltà per le parti di utilizzare il materiale espositivo e probatorio già riversato nel procedimento nella prima fase (quella davanti all'organo monocratico) ed essendo, in questa sede e solo in essa, assoggettato alle decadenze in punto di formulazione di mezzi di prova e di allegazione di documenti (ma non di proposizione di eccezioni).

E' la fase di impugnazione (nelle sue articolazioni di opposizione e di impugnazione come delineate rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 98 l.f.), il vero teatro procedimentale di natura giurisdizionale e quello nel quale, ad esempio, il curatore potrà far valere un'eccezione di prescrizione, qualora non l'abbia sollevata in precedenza. (Il provvedimento é stato tratto dalla Rivista Il Foro Italiano, n. 2/2008, pag. 634 ss. con nota di Massimo Fabiani).