stato passivo e opposizioni, Tribunale di Mantova


Tribunale di Mantova – Opposizione allo stato passivo, produzione di nuovi documenti e spese processuali.

Data di riferimento: 
17/05/2011

Tribunale Mantova, 17 maggio 2011 - Pres. Gibelli - Est. Benatti.

In sede di opposizione allo stato passivo non è motivo di improcedibilità il mancato deposito da parte dell'opponente di copia del provvedimento impugnato non essendo detta produzione prevista da alcuna norma procedurale. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

In sede di opposizione allo stato passivo l'opponente può produrre documenti nuovi, non precedentemente depositati unitamente alla domanda ex art. 93 l. f., purtuttavia l'omessa produzione, all'atto della domanda ex art. 93 l. f. o, al più, all'adunanza di verifica, della documentazione che la parte non era impossibilitata a produrre precedentemente, può concretare giusti motivi per compensare le spese del procedimento di opposizione allo stato passivo. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

La produzione della certificazione ex art. 50 d.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario)non è necessaria in sede di domanda di ammissione al passivo essendo prevista unicamente al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale Mantova – Acquiescenza al progetto di stato passivo ed inammissibilità della successiva opposizione.

Data di riferimento: 
30/03/2011

Tribunale Mantova, 30 marzo 2011 - Pres. Nora - Est. Gibelli.

In base ad un'interpretazione sistematica della novella in materia di legge fallimentare, alla mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo non può che attribuirsi valenza di acquiescenza rispetto alle proposte del curatore ivi contenute con la conseguenza che l'eventuale successiva opposizione allo stato passivo va dichiarata inammissibile. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

TRIBUNALE DI MANTOVA - Leasing risolto prima del fallimento e disciplina applicabile

Data di riferimento: 
06/02/2008

Tribunale di Mantova 6 febbraio 2008 - Pres. Aliprandi, Est. Bettini.

Fallimento - Locazione finanziaria - Contratto risolto prima del fallimento - Applicazione dell'art. 72 quater legge fall. - Esclusione - Ammissione al passivo dei canoni scaduti.

In caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72 quater legge fall. - il quale prevede che, ove il contratto si sciolga, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra quanto ricavato dalla vendita del bene ed il credito residuo - troverà applicazione solo nell'ipotesi in cui al momento della dichiarazione di fallimento il contratto di leasing sia ancora pendente; ove, infatti, il contratto non possa considerarsi pendente perché risolto in data anteriore, il credito del concedente per i canoni scaduti dovrà essere ammesso al passivo integralmente, senza alcuna decurtazione. (fb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line: http://www.ilcaso.it/