stato passivo e opposizioni, Tribunale di Milano


Trib. Milano - Accert. del passivo - Opposizione - Procedimento - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità.

Data di riferimento: 
09/01/2009

Tribunale di Milano, Sez. II, decr. 9 gennaio 2009 - Pres. Quatraro - Rel. Fontana

E' ammissibile la produzione integrativa di nuovi documenti dimostrativi del credito in sede di opposizione allo stato passivo, se volta ad attuare il contraddittorio sulle contestazioni avanzate dal curatore al momento del deposito del progetto provvisorio, dato che il termine decadenziale di cui all'art. 93, settimo comma l.f. (come formulato anteriormente al D.Lgs. n. 169/2007) riguarda unicamente la fase avanti il giudice delegato, senza che derivino preclusioni nel successivo giudizio d'impugnazione.

(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali". Editore IPSOA - Milano).

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - CREDITO IRAP - PRIVILEGIO EX ART. 2752 CO 3° - SPETTANZA

Data di riferimento: 
23/05/2008

Al credito IRAP deve essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, cod. civ., posto che l'espressione «legge per la finanza locale» non deve essere riferita esclusivamente al RD 14 settembre 1931, n. 1175 bensì alla più ampia categoria di norme regolanti la finanza locale. (sentenza e massima tratte dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/ )

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 22.05.2008 - PRIVILEGIO PER L'ICI

Data di riferimento: 
22/05/2008

Il credito per l'imposta comunale sugli immobili (tributo ICI) va ammesso al
passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2752, utlimo comma, c.c., in
quanto l'espressione "legge per la finanza locale" di cui al predetto ultimo
comma deve intendersi riferita non solo, in senso stretto, al Testo Unico
per la finanza locale di cui al R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, ma anche, in
senso più ampio e generale, ad ogni categoria omogenea di norme ascrivibili
al settore della finanza locale e quindi anche alla disciplina istitutiva
dell'ICI di cui al d.lgs. 30 dicembre 2002 n. 504. Sentenza tratta dal sito
del Tribunale di Milano: www.fallimentitribunalemilano.net .

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 09.05.2008 - AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA DEL FIDEIUSSORE

Data di riferimento: 
09/05/2008

Il fideiussore che abbia effettuato pagamenti parziali prima della dichiarazione di fallimento può insinuarsi al passivo per la somma pagata, ma sarà postergato al creditore fino all'integrale pagamento di questi (le quote di riparto del fideiussore saranno assegnate al creditore).
Qualora il creditore ottenga pagamenti parziali nel corso della procedura dal fideiussore, egli ha comunque il diritto di essere insinuato al passivo per l'intera somma, fino ad integrale pagamento. È doveroso in questo caso ammettere con riserva il credito del fideiussore nei confronti del fallito, non determinandosi alcun svantaggio per la massa in quanto solo una volta avvenuto il pagamento integrale del creditore tale riserva potrà essere sciolta ed il fideiussore potrà partecipare ai riparti.
La previsione dell'art. 61 co.1 impone infatti solamente che il regresso avvenga dopo l'integrale pagamento del creditore, condizione che non viene violata dall'ammissione con riserva del credito del fideiussore che rispetto all'azione di regresso costituisce solo un'attività prodromica, diretta all'accertamento del creditoe non al suo soddisfacimento, e che non esime dall'effettiva prova, al momento dello scioglimento della riserva, dell'avvenuto integrale pagamento del creditore (impostazione in parziale contrasto con Cass.n.903 del 17/01/08). Provvedimento tratto dal sito del Tribunale di Milano:www.fallimentitribunalemilano.net

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - DOMANDA DI INSINUAZIONE:RIPROPOSIZIONE

Data di riferimento: 
03/03/2008

In mancanza di una deroga espressa alla regola dettata dall'art. 310 I co. c.p.c., a mente del quale l'estinzione del processo non estingue l'azione, si deve escludere che l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore precluda la possibilità di far valere, successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale e perciò mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto. La sentenza e la massima sono state pubblicate nel sito del Tribunale di Milano, al
seguente indirizzo: http://www.fallimentitribunalemilano.net

TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO EX ART. 2752 4° COMMA PER IL CREDITO IRAP

Data di riferimento: 
10/01/2008

Il credito per IRAP (anteriore al Decreto Legge 159/2007) é assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 4° comma (e non primo comma) del codice civile.

TRIBUNALE DI MILANO - NON AMMISSIBILITA' DEL CREDITO PER DIRITTI E SPESE DI INSINUAZIONE

Data di riferimento: 
10/01/2008

Non vanno ammessi al passivo i crediti esattoriali per "diritti e spese di insinuazione" ostandovi il disposto di cui all'art. 101 L.F.

(Vedi anche in questo sito Corte di Cassazione 01.03.2010)

TRIBUNALE DI MILANO - NON AMMISSIBILITA' DEL CREDITO PER INTERESSI DI MORA

Data di riferimento: 
28/12/2007

Nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata al contribuente dopo la dichiarazione di fallimento non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO PER L'IRAP E PER LA TARSU

Data di riferimento: 
28/12/2007

Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".

DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO - PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO - NON NECESSITA' DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Data di riferimento: 
27/09/2007

Tribunale di Milano 27 settembre 2007 - Pres. Grossi, Rel. Vitiello.

Fallimento - Previsione di insufficiente realizzo - Esclusione del procedimento di accertamento del passivo - Condizioni.

Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 102 legge fall. ed è quindi possibile non far luogo al procedimento di accertamento del passivo, in quelle procedure di fallimento in cui nessun bene venga reperito ed inventariato, non vi siano prospettive di esperire utilmente azioni recuperatorie o revocatorie e non vi siano dipendenti cui verrebbe precluso il ricorso al fondo di garanzia dell'INPS. (fb)

Sentenza e massima tratte dalla rivista http://www.ilcaso.it/