stato passivo e opposizioni, Tribunale di Venezia
Tribunale di Venezia – Principi contabili per l’identificazione della controllante quale creditore postergato.
Tribunale Venezia, 14 aprile 2011 - Pres. Manuela Farini - Est. Fidanzia.
La valutazione di alcuni apporti della controllante quali prestiti anomali e sostitutivi del capitale finalizzati a porre rimedio ad una situazione di sottocapitalizzazione, come tali assoggettati alle norme relative alla postergazione dei crediti, è legata necessariamente all'esame della situazione economica della società controllata. A tal fine per la valutazione dell'eventuale eccessivo squilibrio tra indebitamento e capitale netto, un indicatore significativo elaborato dalla tecnica aziendalistica è il leverage (o rapporto di indebitamento o grado di indebitamento), pari al rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri, il quale deve però essere confortato e valutato unitamente ad ulteriori elementi probatori, tra i quali riveste particolare importanza la struttura del debito. In tal senso è significativa la circostanza che i finanziamenti della controllante siano stati destinati al pagamento delle spese correnti della controllata. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib.Venezia - Verifica del passivo e principio di non contestazione - Finanziamento di società partecipante e postergazione.
Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2011 - Pres. Manuela Farini - Est. Fidanzia.
Il principio di non contestazione non trova applicazione in sede di verifica dello stato passivo atteso che:
• Nel procedimento di verifica dello stato passivo le parti possono stare in giudizio personalmente senza obbligo di difesa tecnica.
• Il principio di non contestazione trova il suo presupposto logico e giuridico nel principio della analiticità della domanda e delle allegazioni delle parti, mentre una tale analiticità non é prevista dall'art. 93 l.f. (a differenza dell'art. 163 c.p.c.).
• Il principio di non contestazione presuppone la sussistenza di un processo che abbia precise scansioni, di certo non presenti nel procedimento di accertamento del passivo.
Non sussistendo un principio di non contestazione per il curatore, cui é assimilabile il commissario straordinario, non vi é una preclusione per lo stesso di far valere in sede di opposizione allo stato passivo eccezioni in fatto e in diritto che non siano state fatte valere in sede di verifica dello stato passivo. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione Riservata)
La circostanza che l'art. 2467 c.c. sia inserito tra le norme che disciplinano il funzionamento delle società a responsabilità limitata, non esclude di per sè la sua applicabilità alle società per azioni, costituendo la postergazione un principio generale di corretto finanziamento dell'impresa che deve operare anche per le S.p.A. allorquando, per le peculiari caratteristiche del fatto concreto, il socio finanziatore non sia un mero investitore, ma sia titolare di una posizione, pur non necessariamente dominante, ma comunque assai influente all'interno della società partecipata, tale da condizionarne la politica gestionale. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione Riservata)
Tribunale di Venezia - Restituzione di beni in leasing e prova per presunzioni.
Tribunale di Venezia 16 febbraio 2009 - Pres. Rel. Rita Rigoni.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Cavazzana
Fallimento - Domanda di restituzione di beni in leasing - Regime probatorio - Presunzioni semplici - Ammissibilità.
In tema di domanda di restituzione proposta da istituto di leasing ai sensi dell'art. 103 legge fallimentare, il diritto alla consegna dei beni o al pagamento del loro controvalore, può essere riconosciuto anche in base a presunzioni semplici, così come previsto dall'art. 621 codice di procedura civile quando l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. (fc) (1)
(1) La sezione fallimentare del Tribunale di Venezia si è pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99 legge fallimentare riformata (vigente il rito intermedio, anteriore cioè alla novella di cui al D.lgs. n. 169/2007) avverso il rigetto, per mancanza di data certa dei relativi contratti, della domanda di restituzione di beni mobili concessi in leasing e/o della domanda subordinata di pagamento del loro controvalore.
Il provvedimento si segnala perchè il Tribunale, con una pronuncia innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza non solo del medesimo Tribunale lagunare, ma anche di altri tribunali, pur negando l'idoneità del timbro postale apposto su uno dei due contratti di leasing a conferire data certa al contratto stesso, ha tuttavia riconosciuto il diritto della società di leasing ad ottenere la restituzione dei beni.

