stato passivo e opposizioni, Tribunale di Novara
Trib. Novara-Ammissione al passivo di credito previdenziale tramite concessionario e necessaria produzione del titolo esecutivo.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Domanda di ammissione al passivo - Termine per la presentazione - Computo del periodo feriale - Necessità.
Domanda di ammissione al passivo - Credito tributario - Notifica del ruolo - Non necessità.
Domanda di ammissione al passivo - Credito previdenziale - Titolo fondante - Titolo esecutivo - Produzione - Necessità.
Nel computo del termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, legge fallimentare per la presentazione delle domande di ammissione al passivo si deve tenere conto anche della sospensione feriale dei termini. (fb) (riproduzione riservata)
Non è necessaria la notifica del ruolo ai fini della ammissione al passivo del credito tributario indicato nella cartella esattoriale. (fb) (riproduzione riservata)
A differenza di quanto avviene per i crediti tributari - per i quali l'iscrizione a ruolo determina il sorgere dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 88 d.lgs. n. 46/1999 - per quelli previdenziali, il titolo su cui si fonda il credito è necessariamente costituito da un titolo esecutivo emesso prima della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. citato e che deve necessariamente essere prodotto. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Novara - Domanda di ammissione al passivo e spese di assistenza legale.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Domanda di ammissione al passivo - Spese di lite - Non necessità della difesa tecnica - Non spettanza.
Non possono essere ammesse al passivo le spese di lite attinenti alla presentazione della domanda di insinuazione sia perché in tale fase del procedimento a carattere sommario non è necessaria la difesa tecnica, sia in considerazione del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
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Trib.Novara - Onere della prova del rapporto di conto corrente e del saldo passivo e produzione degli ultimi estratti conto.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Conto corrente bancario - Prova del credito della banca - Prova del rapporto - Produzione degli estratti conto - Inidoneità - Prova del saldo - Ricostruzione del conto - Produzione di tutti gli estratti conto - Necessità.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti non prodotti in sede di domanda di ammissione al passivo - Ammissibilità.
Compete al creditore l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario dal quale è sorta la posta a suo credito e tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto che sono semplici documenti contabili di parte che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto senza provarne l'esistenza. Questa considerazione è ancor più valida nel caso in cui gli estratti conto riportino solo i dati riassuntivi degli ultimi mesi rendendo in tal modo impossibile determinare se e come si siano formate le poste conclusive a debito del correntista. (fb) (riproduzione riservata)
In sede di opposizione allo stato passivo il creditore potrà integrare la prova del proprio credito eventualmente producendo i documenti che non abbia provveduto a produrre in sede di domanda di insinuazione al passivo. (fb) (riproduzione riservata)
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